Articolo III.
(1) Qualora una persona, al momento del decesso, era domiciliata in
qualsiasi parte del territorio di uno dei Paesi contraenti, il luogo
in cui ciascun bene e' situato e' determinato, ai fini della
imposizione e ai fini dell'articolo V e del credito da accordare
secondo l'articolo VI, esclusivamente secondo le norme dell'articolo
IV della presente Convenzione.
(2) Il paragrafo (1) di quest'articolo si applica se, e solo se,
senza tener conto del suddetto articolo IV,
(a) la imposta e' applicata sui beni secondo la legge vigente nel
territorio di ciascun Paese contraente; oppure
(b) la imposta e' applicata sui beni secondo la legge vigente nel
territorio di uno dei Paesi contraenti e, salvo specifiche esenzioni,
e' applicata sugli stessi beni anche secondo la legge del territorio
dell'altro Stato contraente.
(3) Il paragrafo (1) di quest'articolo non e' applicato se, a causa
della sua applicazione, derivasse la imposizione, nel territorio di
uno degli Stati contraenti, di un bene che, senza tener conto di
detto paragrafo, non sarebbe altrimenti soggetto all'imposta in quel
territorio.