(Convenzione-art. III)
                            Articolo III. 
 
  (1) Qualora una persona, al momento del decesso, era domiciliata in 
qualsiasi parte del territorio di uno dei Paesi contraenti, il  luogo
in cui  ciascun  bene  e'  situato  e'  determinato,  ai  fini  della
imposizione e ai fini dell'articolo V  e  del  credito  da  accordare
secondo l'articolo VI, esclusivamente secondo le norme  dell'articolo
IV della presente Convenzione. 
  (2) Il paragrafo (1) di quest'articolo si applica se, e solo se, 
senza tener conto del suddetto articolo IV, 
    (a) la imposta e' applicata sui beni secondo la legge vigente nel 
territorio di ciascun Paese contraente; oppure 
    (b) la imposta e' applicata sui beni secondo la legge vigente nel 
territorio di uno dei Paesi contraenti e, salvo specifiche esenzioni,
e' applicata sugli stessi beni anche secondo la legge del  territorio
dell'altro Stato contraente. 
  (3) Il paragrafo (1) di quest'articolo non e' applicato se, a causa 
della sua applicazione, derivasse la imposizione, nel  territorio  di
uno degli Stati contraenti, di un bene  che,  senza  tener  conto  di
detto paragrafo, non sarebbe altrimenti soggetto all'imposta in  quel
territorio.