(Convenzione-art. IV)
                            Articolo IV. 
 
  (1) Gli immobili sono considerati esistenti nel luogo ove si 
trovano; i diritti o gli interessi (diversi da  quelli  derivanti  da
titoli) che costituiscono beni immobili  sono  considerati  esistenti
nel luogo in cui si trova l'immobile  al  quale  si  riferiscono;  la
questione se i diritti o gli interessi costituiscano beni immobili e'
risolta secondo la legge del luogo  dove  e'  situato  l'immobile  al
quale si riferiscono. 
  (2) I beni mobili (diversi da quelli per cui sono poste in seguito 
norme specifiche) e i diritti o gli interessi su questi beni (diversi
da quelli derivanti da titoli) sono considerati esistenti  nel  luogo
dove si trovavano al momento del decesso,  o,  se  in  transito,  nel
luogo di destinazione; i biglietti di banca, la carta moneta o  altre
forme di valuta riconosciute come aventi corso legale  nel  luogo  di
emissione, cambiali e paghero' cambiali sono ritenuti beni mobili  ai
fini di questo paragrafo. 
  (3) I crediti, garantiti o no, escluse le forme di crediti per cui 
sono poste norme specifiche in altra parte di questo  articolo,  sono
considerati esistenti nel luogo dove il debitore risiedeva al momento
della morte del de cuius. 
  (4) I conti bancari sono considerati esistenti nel luogo della 
succursale in cui era tenuto il conto. 
  (5) I titoli emessi da un Governo, o da una qualunque autorita', 
pubblica o locale, sono considerati esistenti, se al  portatore,  nel
luogo dove si trovavano al momento del  decesso,  e,  se  iscritti  o
registrati, nel luogo di iscrizione o di registrazione. 
  (6) Le azioni, le quote di capitale, le obbligazioni di una 
Societa' (incluse quelle possedute  a  mezzo  di  fiduciario,  se  la
proprieta' fiduciaria risulta evidente da atto scritto o  altrimenti)
sono considerate esistenti  nel  luogo  dove  la  Societa'  e'  stata
costituita. 
  (7) La partecipazione in una Societa' di persone e' considerata 
esistente nel luogo in cui l'impresa era gestita; e se l'impresa  era
gestita in piu' luoghi, una proporzione adeguata della partecipazione
e' considerata esistente in ognuno di questi luoghi. 
  (8) L'avviamento, come elemento attivo di un commercio, impresa o 
professione e' considerato esistente nel luogo in cui  il  commercio,
l'impresa o la professione cui si riferisce erano gestiti; e se erano
gestiti in piu' luoghi, una proporzione adeguata  dell'avviamento  e'
considerata esistente in ognuno di questi luoghi. 
  (9) Le navi, gli aeromobili e le quote relative sono considerati 
esistenti nel luogo di immatricolazione della nave o dell'aeromobile. 
  (10) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati 
esistenti nel luogo di registrazione. 
  (11) I diritti d'autore, i diritti o le licenze ad usare qualunque 
bene coperto  dal  diritto  d'autore,  una  patente,  un  marchio  di
fabbrica o un disegno sono considerati esistenti nel luogo in  cui  i
diritti che ne derivano erano esercitabili. 
  (12) I diritti o gli indennizzi da azioni ex delitto che 
sopravvivono a beneficio dell'eredita' sono considerati esisenti  nel
luogo in cui tali diritti o indennizzi sono sorti. 
  (13) Ogni altra proprieta' e' considerata esistente nel luogo in 
cui il defunto era domiciliato alla data del decesso.