Articolo IV. (1) Gli immobili sono considerati esistenti nel luogo ove si trovano; i diritti o gli interessi (diversi da quelli derivanti da titoli) che costituiscono beni immobili sono considerati esistenti nel luogo in cui si trova l'immobile al quale si riferiscono; la questione se i diritti o gli interessi costituiscano beni immobili e' risolta secondo la legge del luogo dove e' situato l'immobile al quale si riferiscono. (2) I beni mobili (diversi da quelli per cui sono poste in seguito norme specifiche) e i diritti o gli interessi su questi beni (diversi da quelli derivanti da titoli) sono considerati esistenti nel luogo dove si trovavano al momento del decesso, o, se in transito, nel luogo di destinazione; i biglietti di banca, la carta moneta o altre forme di valuta riconosciute come aventi corso legale nel luogo di emissione, cambiali e paghero' cambiali sono ritenuti beni mobili ai fini di questo paragrafo. (3) I crediti, garantiti o no, escluse le forme di crediti per cui sono poste norme specifiche in altra parte di questo articolo, sono considerati esistenti nel luogo dove il debitore risiedeva al momento della morte del de cuius. (4) I conti bancari sono considerati esistenti nel luogo della succursale in cui era tenuto il conto. (5) I titoli emessi da un Governo, o da una qualunque autorita', pubblica o locale, sono considerati esistenti, se al portatore, nel luogo dove si trovavano al momento del decesso, e, se iscritti o registrati, nel luogo di iscrizione o di registrazione. (6) Le azioni, le quote di capitale, le obbligazioni di una Societa' (incluse quelle possedute a mezzo di fiduciario, se la proprieta' fiduciaria risulta evidente da atto scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nel luogo dove la Societa' e' stata costituita. (7) La partecipazione in una Societa' di persone e' considerata esistente nel luogo in cui l'impresa era gestita; e se l'impresa era gestita in piu' luoghi, una proporzione adeguata della partecipazione e' considerata esistente in ognuno di questi luoghi. (8) L'avviamento, come elemento attivo di un commercio, impresa o professione e' considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'impresa o la professione cui si riferisce erano gestiti; e se erano gestiti in piu' luoghi, una proporzione adeguata dell'avviamento e' considerata esistente in ognuno di questi luoghi. (9) Le navi, gli aeromobili e le quote relative sono considerati esistenti nel luogo di immatricolazione della nave o dell'aeromobile. (10) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo di registrazione. (11) I diritti d'autore, i diritti o le licenze ad usare qualunque bene coperto dal diritto d'autore, una patente, un marchio di fabbrica o un disegno sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano erano esercitabili. (12) I diritti o gli indennizzi da azioni ex delitto che sopravvivono a beneficio dell'eredita' sono considerati esisenti nel luogo in cui tali diritti o indennizzi sono sorti. (13) Ogni altra proprieta' e' considerata esistente nel luogo in cui il defunto era domiciliato alla data del decesso.