(Convenzione-art. V)
                             Articolo V. 
 
  (1) Nel determinare l'ammontare sul quale dev'essere calcolata 
l'imposta, sono concesse le deduzioni consentite dalle leggi  vigenti
nel territorio in cui la imposta e' applicata. 
  (2) Quando la imposta e' applicata nel territorio di uno dei Paesi 
contraenti sulla successione di una persona che al  momento  del  suo
decesso non era domiciliata in nessuna parte di tale  territorio,  ma
era invece domiciliata in qualche  parte  del  territorio  dell'altro
Stato contraente, non si tiene  conto,  nel  determinare  l'ammontare
della imposta o dell'aliquota di essa, della proprieta' situata al di
fuori del territorio del primo Stato, a meno che questo paragrafo non
si  riferisca  a  imposte  applicate  nel  territorio  di  uno  Stato
contraente su proprieta' che cadono sotto una  disposizione  regolata
dalla legge di quest'ultimo.