(Convenzione-art. VI)
                            Articolo VI. 
 
  (1) Quando un Paese contraente applica la imposta su beni non 
situati nel suo territorio, ma in quello dell'altro Paese contraente,
il primo Stato concede sullo ammontare della  propria  imposta  (come
altrimenti computata) riferibile  a  tali  beni,  un  credito  uguale
all'ammontare della imposta applicata nel territorio dell'altro Stato
contraente riferibile a tali beni (senza superare  l'ammontare  della
imposta cosi' applicabile). 
  (2) Ai fini di questo articolo, l'ammontare della imposta di uno 
Stato contraente attribuibile su ogni bene  e'  accertato  dopo  aver
tenuto conto di ogni credito, concessione o  detrazione,  o  di  ogni
remissione o riduzione della  imposta,  che  non  si  riferisca  alla
imposta pagabile nel territorio dell'altro Stato contraente.