(Convenzione-art. VII)
                            Articolo VII 
 
  Ogni reclamo per un credito o per un rimborso di imposta fondato 
sulle norme della presente Convenzione, deve essere presentato  entro
cinque anni dalla data del decesso della persona della  cui  eredita'
si tratta, o, se l'evento per cui la imposta e' pagabile si  verifica
in data posteriore, entro cinque anni da quella data.