Articolo VIII.
(1) Le autorita' fiscali degli Stati contraenti si scambieranno le
informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi
fiscali dei Paesi contraenti) necessarie per attuare le clausole
della presente Convenzione, o per prevenire le frodi o per applicare
le disposizioni di legge contro le evasioni alle imposte oggetto
della presente Convenzione. Ogni informazione cosi' scambiata sara'
considerata segreta e non sara' rivelata ad alcuna persona non
addetta all'Amministrazione, allo accertamento e alla riscossione
delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non saranno
scambiate informazioni che possano rivelare un segreto o processo
commerciale.
(2) Come e' usato in questo articolo, il termine "autorita'
fiscali" significa:
(a) nel caso dell'Italia il "Ministero delle finanze - Direzione
generale delle tasse e imposte indirette sugli affari";
(b) nel caso della Gran Bretagna: i "Commissioners of Inland
Revenue" o i loro rappresentanti autorizzati;
(c) nel caso dell'Irlanda del Nord (a cui la presente Convenzione
si riferisce nell'articolo X) il Ministero delle finanze o i suoi
rappresentanti autorizzati;
(d) nel caso di tutti i territori a cui la presente Convenzione
e' estesa ai sensi dell'articolo IX, le autorita' competenti in quel
territorio per l'amministrazione delle imposte oggetto della presente
Convenzione.