(Convenzione-art. VIII)
                           Articolo VIII. 
 
  (1) Le autorita' fiscali degli Stati contraenti si scambieranno le 
informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive  leggi
fiscali dei Paesi contraenti)  necessarie  per  attuare  le  clausole
della presente Convenzione, o per prevenire le frodi o per  applicare
le disposizioni di legge contro  le  evasioni  alle  imposte  oggetto
della presente Convenzione. Ogni informazione cosi'  scambiata  sara'
considerata segreta e  non  sara'  rivelata  ad  alcuna  persona  non
addetta all'Amministrazione, allo  accertamento  e  alla  riscossione
delle  imposte  oggetto  della  presente  Convenzione.  Non   saranno
scambiate informazioni che possano rivelare  un  segreto  o  processo
commerciale. 
  (2) Come e' usato in questo articolo, il termine "autorita' 
fiscali" significa: 
    (a) nel caso dell'Italia il "Ministero delle finanze - Direzione 
generale delle tasse e imposte indirette sugli affari"; 
    (b) nel caso della Gran Bretagna: i "Commissioners of Inland 
Revenue" o i loro rappresentanti autorizzati; 
    (c) nel caso dell'Irlanda del Nord (a cui la presente Convenzione 
si riferisce nell'articolo X) il Ministero delle  finanze  o  i  suoi
rappresentanti autorizzati; 
    (d) nel caso di tutti i territori a cui la presente Convenzione 
e' estesa ai sensi dell'articolo IX, le autorita' competenti in  quel
territorio per l'amministrazione delle imposte oggetto della presente
Convenzione.