Articolo VIII. (1) Le autorita' fiscali degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi fiscali dei Paesi contraenti) necessarie per attuare le clausole della presente Convenzione, o per prevenire le frodi o per applicare le disposizioni di legge contro le evasioni alle imposte oggetto della presente Convenzione. Ogni informazione cosi' scambiata sara' considerata segreta e non sara' rivelata ad alcuna persona non addetta all'Amministrazione, allo accertamento e alla riscossione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che possano rivelare un segreto o processo commerciale. (2) Come e' usato in questo articolo, il termine "autorita' fiscali" significa: (a) nel caso dell'Italia il "Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari"; (b) nel caso della Gran Bretagna: i "Commissioners of Inland Revenue" o i loro rappresentanti autorizzati; (c) nel caso dell'Irlanda del Nord (a cui la presente Convenzione si riferisce nell'articolo X) il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; (d) nel caso di tutti i territori a cui la presente Convenzione e' estesa ai sensi dell'articolo IX, le autorita' competenti in quel territorio per l'amministrazione delle imposte oggetto della presente Convenzione.