(Convenzione-art. IX)
                            Articolo IX. 
 
  (1) La presente Convenzione puo' essere estesa, sia nel suo 
complesso che con modifiche, a ogni territorio per le  cui  relazioni
internazionali sia  responsabile  il  Regno  Unito,  e  che  applichi
imposte sostanzialmente analoghe  a  quelle  oggetto  della  presente
Convenzione, e ogni estensione del genere  decorrera'  dalla  data  e
sara' soggetta alle modifiche e condizioni (comprese quelle  relative
al termine) stabilite e concordate fra i Paesi contraenti con note da
scambiarsi a questo proposito. 
  (2) La cessazione della efficacia della presente Convenzione nei 
confronti del Regno Unito e dell'Italia ai  sensi  dell'articolo  XII
varra' per ogni altro territorio a cui la  Convenzione  fosse  estesa
con  questo  articolo,  salvo  accordi  specifici  in  altro   senso,
stabiliti fra le Parti contraenti.