(Trattato - art. 14)
                              Art. 14. 
 
  Le Parti contraenti si impegnano a collaborare all'incremento dello
scambio e dell'impiego di conoscenze  scientifiche  e  tecniche  allo
scopo, soprattutto, di aumentare la produttivita' e di migliorare  il
tenore di vita nei propri territori.