(Trattato - art. 15)
                              Art. 15. 
 
  In materia di brevetti per invenzioni industriali  per  modelli  di
utilita', per modelli o disegno ornamentali e per marchi di  impresa,
le Parti contraenti concederanno ai  cittadini  dell'altra  Parte  la
stessa protezione accordata ai nazionali.