(Trattato - art. 19)
                              Art. 19. 
 
  1. All'importazione dei prodotti di una delle due Parti  contraenti
nel territorio dell'altra Parte  non  saranno  di  regola,  richiesti
certificati di origine. 
  2. Nei casi in cui  la  presentazione  di  tali  certificati  fosse
ritenuta strettamente indispensabile, le  due  Parti  contraenti  non
sottoporranno il  rilascio  dei  certificati  medesimi  a  formalita'
superflue che siano  di  ostacolo  al  commercio.  Salvo  i  casi  di
sospetto d'abuso, detti  certificati  saranno  dispensati  dal  visto
consolare. 
  3. Qualora prodotti di terzi Paesi vengano importati attraverso  il
territorio  di  una  delle  due  Parti  contraenti   nel   territorio
dell'altra Parte, le Autorita' doganali di questa accetteranno  anche
i certificati di origine emessi dalle Autorita'  doganali  dell'altra
Parte, purche' dagli stessi certificati risulti che i  prodotti  sono
rimasti, durante il transito, sempre sotto sorveglianza doganale. 
  4. Per le determinazioni dell'origine dei prodotti importati,  sono
applicabili le disposizioni del Paese importatore.