(Trattato - art. 28)
                              Art. 28. 
 
  Qualora una nave di una Parte contraente si arenasse lungo le coste
dell'altra Parte o subisse naufragio o fosse  costretta  a  ricercare
rifugio in un porto dell'altra Parte contraente,  questa  assicurera'
alla  nave,  all'equipaggio,  ai  passeggeri,   ai   beni   personali
dell'equipaggio e dei passeggeri nonche' al  carico  della  nave,  la
stessa protezione  ed  assistenza  che  assicurerebbe  in  situazioni
analoghe  ad  una  nave  battente  bandiera  nazionale.  Gli  oggetti
recuperati dalla nave sono esenti dal pagamento dei diritti doganali,
a condizione  che  non  vengano  passati  al  consumo  interno.  Tali
oggetti, anche se non passati  al  consumo  interno,  possono  essere
soggetti a misure di sorveglianza doganale per tutto il periodo della
loro permanenza in tale Stato.