(Trattato - art. 29)
                              Art. 29. 
 
  1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle  due  Parti
contraenti,  l'equipaggio  delle  quali  non  sia  completo   possono
ingaggiare,  in  tutti  i  porti  dell'altra  Parte   contraente,   i
marittimi, muniti di libretto di navigazione in corso  di  validita',
necessari per la  continuazione  del  viaggio,  restando  inteso  che
l'ingaggio sara' concluso in conformita' alla  legge  della  bandiera
della nave, garantendo comunque  ai  marittimi  un  equo  trattamento
giuridico, remunerativo e  previdenziale,  con  condizioni  non  meno
favorevoli   di   quelle   stabilite   dalle   relative   Convenzioni
internazionali del lavoro. 
  2. Ai  marittimi  che  siano  cittadini  di  una  delle  due  Parti
contraenti  ed  abbiano  con  se'  il  libretto  di  navigazione   e'
consentito di viaggiare attraverso  il  territorio  dell'altra  Parte
contraente, per raggiungere la loro nave o per ritornare in patria.