(Trattato - art. 6)
                               Art. 6. 
 
  I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente godono,  nel
territorio dell'altra Parte, dello stesso  trattamento  riservato  ai
nazionali  per  quanto  riguarda  l'accesso  a   tutti   gli   organi
giurisdizionali, ordinari ed amministrativi, ed a  tutti  i  pubblici
uffici per la tutela del loro diritti e interessi.