Articolo X Il presente Accordo entrera' in vigore dieci giorni dopo che il Governo avra' notificato al Comitato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano. Esso rimarra' in vigore finche' il Governo ed il Comitato concludano un nuovo Accordo o fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla data in cui una delle Parti abbia informato l'altra per iscritto della sua intenzione di denunciare l'Accordo stesso. Il presente Accordo abroga e sostituisce quello fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa concluso a Roma il 16 aprile 1952. Fatto in Roma, in lingua italiana, in duplice esemplare, il 23 giugno 1967 Per il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee HAVEMAN Per il Governo italiano OLIVA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI