(Accordo tra Governo e Comitato Intergovernativo per le migrazioni europee- art. X)
                             Articolo X 

 
  Il presente Accordo entrera' in vigore dieci  giorni  dopo  che  il
Governo avra' notificato al Comitato che sono  stati  effettuati  gli
adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano. 
  Esso  rimarra'  in  vigore  finche'  il  Governo  ed  il   Comitato
concludano un nuovo Accordo  o  fino  allo  scadere  del  termine  di
novanta giorni dalla data in cui  una  delle  Parti  abbia  informato
l'altra per iscritto della sua  intenzione  di  denunciare  l'Accordo
stesso. 

 
  Il presente Accordo abroga e  sostituisce  quello  fra  il  Governo
italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i  movimenti
migratori dall'Europa concluso a Roma il 16 aprile 1952. 

 
  Fatto in Roma, in lingua italiana, in duplice esemplare, il 23 
giugno 1967 
                                     Per il Comitato intergovernativo 
                                         per le migrazioni europee 
                                                  HAVEMAN 
Per il Governo italiano 
         OLIVA 

 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 

 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                               FANFANI