(Accordo tra Governo e Comitato Intergovernativo per le migrazioni europee- art. IV)
                             Articolo IV 

 
  1. I contributi di cui ai precedenti articoli II e III non potranno
annualmente  eccedere  nel  loro  complesso  l'importo   che,   prima
dell'inizio di ogni anno solare, sara' fissato dal  Governo,  tenendo
conto dell'entita' del  contributo  al  bilancio  amministrativo  del
Comitato e della consistenza dei programmi di  cui  al  punto  2  del
precedente articolo I. 
  2.  L'importo  fissato  ai  sensi  del  precedente  punto  I  sara'
eccezionalmente aumentato dal Governo ad anno  solare  iniziato,  ove
cio' fosse reso necessario da circostanze di carattere  straordinario
collegate a sostanziali modifiche  nelle  tendenze  ed  esigenze  dei
movimenti migratori che interessano l'Italia. 
  3. Gli importi di cui ai precedenti articoli II e III,  per  quanto
espressi in dollari USA, saranno pagabili  in  lire  italiane  od  in
altre valute concordate fra le parti.