(Accordo tra Governo e Comitato Intergovernativo per le migrazioni europee- art. V)
                             Articolo V 

 
  1. Il Governo terra' informato il Comitato circa le direttive ed  i
sistemi italiani in materia di emigrazione, come pure  riguardo  agli
accordi per l'emigrazione  di  persone  dall'Italia  che  il  Governo
stipuli con Governi di paesi  di  immigrazione.  Qualora  si  intenda
richiedere  l'assistenza  del  Comitato  per  l'esecuzione  di   tali
accordi, il Governo consultera' il Comitato sugli aspetti di  maggior
rilievo degli accordi stessi prima  della  conclusione  dei  relativi
negoziati. 
  2. Il Governo ed il Comitato  si  consulteranno  sugli  aspetti  di
rilievo delle operazioni migratorie preliminari alla  partenza  degli
emigranti da trasferirsi sotto gli auspici del Comitato. 
  3. Il Governo si impegna a fornire le migliori facilitazioni per il
transito e l'imbarco in Italia  di  emigranti  provenienti  da  altri
Paesi. Il Comitato si impegna ad usufruire al massimo  dei  mezzi  di
trasporto di bandiera italiana, sia  marittimi,  sia  aerei,  per  il
trasferimento degli emigranti in transito per l'Italia.