(Accordo tra Governo e Comitato Intergovernativo per le migrazioni europee- art. IX)
                             Articolo IX 

 
  1. E' costituito un Gruppo misto di lavoro, composto, da una parte,
dai  rappresentanti  delle  branche   dell'amministrazione   italiana
interessate  e,  dall'altra,  da  rappresentanti  della  Missione  di
collegamento del Comitato. 
  2. Le riunioni del Gruppo misto di lavoro  saranno  presiedute  dal
rappresentante del Ministero degli affari esteri. 
  3. Il Gruppo misto di lavoro  avra'  la  funzione  di  elaborare  i
programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I e di  esaminare
le altre questioni per le quali  le  clausole  del  presente  Accordo
richiedano azioni comuni fra il Governo ed il Comitato. 
  Il Gruppo misto di lavoro avra' inoltre le funzioni di: 
    a) accertare la sussistenza dei requisiti che  pongono  le  varie
categorie di emigranti, od i singoli candidati all'emigrazione, nelle
condizioni di fruire della assistenza del Comitato; 
    b)  esaminare  gli  aspetti   dell'emigrazione   dall'Italia   di
interesse per il Comitato, al fine  che  le  attivita'  del  Comitato
siano coordinate con quelle delle amministrazioni dello  Stato  verso
l'esecuzione  piu'  efficiente  ed  economica  dei   vari   programmi
migratori; 
    c) studiare gli eventuali accordi supplementari che il Governo ed
il Comitato ritenessero di volta in volta necessari.