Articolo IX 1. E' costituito un Gruppo misto di lavoro, composto, da una parte, dai rappresentanti delle branche dell'amministrazione italiana interessate e, dall'altra, da rappresentanti della Missione di collegamento del Comitato. 2. Le riunioni del Gruppo misto di lavoro saranno presiedute dal rappresentante del Ministero degli affari esteri. 3. Il Gruppo misto di lavoro avra' la funzione di elaborare i programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I e di esaminare le altre questioni per le quali le clausole del presente Accordo richiedano azioni comuni fra il Governo ed il Comitato. Il Gruppo misto di lavoro avra' inoltre le funzioni di: a) accertare la sussistenza dei requisiti che pongono le varie categorie di emigranti, od i singoli candidati all'emigrazione, nelle condizioni di fruire della assistenza del Comitato; b) esaminare gli aspetti dell'emigrazione dall'Italia di interesse per il Comitato, al fine che le attivita' del Comitato siano coordinate con quelle delle amministrazioni dello Stato verso l'esecuzione piu' efficiente ed economica dei vari programmi migratori; c) studiare gli eventuali accordi supplementari che il Governo ed il Comitato ritenessero di volta in volta necessari.