(Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 12)
                              Art. 12. 

 
  Gli allievi ammessi debbono preliminarmente  essere  sottoposti  ad
una  visita  medica  generale,  con  particolare   riferimento   alle
condizioni ematologiche, da parte di uno o  piu'  sanitari  designati
dal consiglio di amministrazione. 
  La visita medica deve essere ripetuta a tutti  gli  allievi  almeno
ogni  sei  mesi,  con  gli  accertamenti  clinici  e  di  laboratorio
effettuati. 
  I referti relativi  debbono  conservarsi  nei  fascicoli  personali
degli allievi.