Art. 28. Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, devono comprendere le materie obbligatorie di insegnamento che sono stabilite nel decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge. Nel caso di inottemperanza il Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione provvede a diffidare l'ente gestore della scuola ad uniformarsi ai programmi ministeriali, assegnando all'uopo un termine non superiore a mesi tre. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione provvede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della scuola.