(Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 28)
                              Art. 28. 

 
  Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute
dallo Stato, esistenti alla data di entrata in  vigore  della  legge,
devono comprendere le materie obbligatorie di insegnamento  che  sono
stabilite nel decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il
Ministro per la pubblica  istruzione,  ai  sensi  dell'art.  6  della
legge. 
  Nel caso di inottemperanza il Ministro per la sanita'  di  concerto
con il Ministro per  la  pubblica  istruzione  provvede  a  diffidare
l'ente gestore della scuola ad uniformarsi ai programmi ministeriali,
assegnando all'uopo un termine non superiore a mesi tre. 
  Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la  sanita'  di
concerto con quello per la pubblica istruzione provvede  alla  revoca
dell'autorizzazione all'esercizio della scuola.