(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                   Al Presidente della Repubblica
    Il  comune  di  Melito  di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi
sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio
2003,  presenta  forme  di  ingerenza  da  parte  della  criminalita'
organizzata   che  compromettono  l'imparzialita'  della  gestione  e
pregiudicano  il  buon  andamento dell'amministrazione ed il regolare
funzionamento dei servizi.
    Il  territorio  di Melito di Napoli e' da tempo interessato dalla
presenza   di  sodalizi  criminali  che  hanno  espresso  la  propria
capacita'  di  ingerirsi  nelle  attivita'  economiche  e  di  creare
condizioni di assoggettamento della societa' civile, come evidenziato
dalle   risultanze   di   indagini   svolte   dai  competenti  organi
investigativi.
    Lo  stesso  comune, attesa la elevata diffusione di fenomenologie
criminali,   ha   formato  oggetto  di  una  complessa  attivita'  di
monitoraggio  per  verificare  l'eventuale  sussistenza  di  forme di
condizionamento  e  compromissione  della libera determinazione degli
organi  elettivi  di  quel comune, pure segnalate in numerosi esposti
rappresentativi  di  gravi  episodi  di  interferenze  nella gestione
dell'ente e di turbative del regolare svolgimento delle consultazioni
elettorali tenutesi nel maggio del 2003.
    La concreta ed effettiva ingerenza della criminalita' organizzata
nell'amministrazione  comunale  di Melito di Napoli emerge con chiara
evidenza  dal provvedimento giudiziario, emesso dal GIP del Tribunale
di  Napoli  in  data  11 novembre  2005,  che ha disposto la custodia
cautelare  in carcere di un soggetto, che aveva rivestito nel passato
la carica di vertice dell'ente, con l'imputazione per il reato di cui
all'art. 416-bis c.p. per aver costituito un'associazione finalizzata
ad impedire od ostacolare il libero esercizio del voto dei cittadini,
in  occasione  delle  elezioni  del  maggio-giugno  2003,  in modo da
procurare  indebitamente  voti  alla  lista  del  candidato  sindaco,
risultato  in effetti eletto alla carica di vertice, che nello stesso
procedimento  e' coinvolto in qualita' di indagato per i reati di cui
agli articoli 110 e 416-bis del codice penale.
    E',  in  particolare,  attestato  il  ruolo  centrale assunto dal
predetto  personaggio,  legato  ad  un pericoloso sodalizio criminale
dedito al traffico di sostanze stupefacenti e ad attivita' estorsive,
che e' inoltre indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 81 del
codice  penale  nonche'  87  decreto  del Presidente della Repubblica
570/1960,  avendo,  durante  le elezioni, usato violenza, avvalendosi
dell'assoggettamento  omertoso  cui il gruppo criminale aveva ridotto
la  popolazione di Melito di Napoli per costringere numerosi elettori
a  votare  in favore del candidato sindaco. I riscontri investigativi
in  corso  delineano  un  quadro  indiziario  del  coinvolgimento del
candidato  sindaco  al  progetto  criminoso  di condizionamento della
campagna  elettorale,  in  ragione  del  quale  avrebbe conseguito il
risultato  voluto,  creando  i  presupposti  per  l'ingerenza di quel
sodalizio nella gestione amministrativa dell'ente.
    I  numerosi  episodi  di  alterazione  delle regole democratiche,
riscontrati   nel   corso   delle  indagini,  svelano  una  strategia
complessiva  di  intimidazione  della  cittadinanza,  allo  scopo  di
indebolire la capacita' elettorale delle liste collegate al candidato
avversato.
    Dagli  accertamenti  svolti  emergono,  da  un lato, le pressioni
illecite   riconducibili  ad  ambienti  di  camorra,  finalizzate  ad
alterare   l'esito  della  competizione  elettorale,  dall'altro,  il
disegno  criminoso  volto a conseguire, attraverso il condizionamento
del  voto,  l'ipoteca  per  l'ingerenza  nella  gestione  della  cosa
pubblica.  Con  riferimento  agli  episodi, ora di dissuasione ora di
costrizione  al  voto,  accertati  nella  sede investigativa, risulta
palese  il  collegamento tra l'intervento operato sugli elettori e la
pressione   psicologica   esercitata   presso  i  seggi  da  soggetti
notoriamente  criminali,  che  ha  garantito  il  risultato  illecito
persegnito.
    Nell'intreccio,  ruolo  cardine  ricopre  il predetto personaggio
colpito   dall'ordinanza   cautelare   in   carcere,   in  quanto  e'
strettamente  legato,  per  rapporti  di  affinita' e per rapporti di
affari,  alla  locale consorteria criminale e che si e' adoperato per
rendere  la  gestione  del  comune  permeabile agli interessi ed alle
scelte della compagine malavitosa.
    Gli  elementi  emersi nell'ambito del procedimento evidenziano un
rapporto  di  condivisione  tra  il  predetto  personaggio  ed  altri
affiliati  al  medesimo  clan, due dei quali destinatari della stessa
ordinanza  di  custodia  cautelare in carcere, che hanno contribuito,
utilizzando  metodi  intimidatori  nei  confronti di una larga fascia
dell'elettorato  comunale,  a  creare  un  clima di alterazione della
libera espressione del voto.
    Nell'esecuzione  del  progetto  criminale  rileva la finalita' di
conseguire   il   controllo  della  gestione  di  strategici  settori
dell'amministrazione  comunale  da  parte  del  predetto personaggio,
della  quale  egli, avendo in passato ricoperto la carica di sindaco,
aveva piena cognizione di funzioni ed attivita' istituzionali.
    L'ingerenza  della  criminalita'  nella  gestione  amministrativa
dell'ente  si  e'  rivelata concreta ed effettiva, come attestato dai
fatti  verificatisi  in occasione di uno stato di agitazione promosso
dai dipendenti di una societa' mista partecipata dal comune di Melito
di  Napoli;  in  tale  circostanza  il  predetto  ex  amministratore,
unitamente  ad  altro  soggetto  coinvolto nello stesso procedimento,
convocavano,  senza  alcuna legittimazione formale, quelle maestranze
in uno stabile di proprieta' comunale e, presenti tutti i dipendenti,
intimidendoli,  li  dissuadevano  dall'inscenare  qualsiasi  forma di
protesta.   L'episodio,   di  per  se'  significativo  del  controllo
sull'attivita' gestionale, assume anche una valenza sintomatica della
condizione  di  incapacita'  degli organi comunali preposti alla cura
degli  interessi  pubblici  ad intervenire in situazioni di conflitto
sociale,   preferendo   gli  stessi  sostanzialmente  declinare  ogni
responsabilita' decisionale connessa alla titolarita' della carica.
    La  presenza  invasiva  del succitato pregiudicato e la derivante
capacita'  del  medesimo  di  condizionare  la  struttura burocratica
dell'ente   si   rinvengono   anche   nell'episodio   relativo   alla
duplicazione   delle  liste  elettorali.  Risulta,  infatti,  che  il
predetto,  avendo  avuto  la  disponibilita' di consultare i registri
delle  sezioni  elettorali,  aveva  chiesto  e  ritirato i moduli per
ottenere  il  duplicato  delle  tessere  elettorali di coloro che non
avevano   ancora   votato,  in  luogo  dei  diretti  interessati.  Da
accertamenti  successivi  e'  emerso  che  tutti  gli  elettori  e le
elettrici titolari delle schede duplicate erano stati identificati ai
seggi senza riportare sul registro il numero del documento.
    Concorre   a  definire  l'allarmante  quadro  di  condizionamento
dell'attivita'   amministrativa   dell'ente   ed   a   dimostrare  la
penetrazione nei gangli amministrativi della criminalita' organizzata
un ulteriore episodio riguardante un assessore che ha conseguito tale
carica  come  contropartita  dell'appoggio  elettorale  prestato,  su
pressioni   dell'associazione  criminale,  in  favore  del  candidato
sindaco, poi risultato eletto.
    Cosi'  come pure risulta acclarato che l'amministrazione comunale
sia  eterodiretta  dal  piu'  volte  citato pregiudicato, che mira ad
accreditarsi,   presso   l'opinione   pubblica,   l'assunzione  della
rappresentanza esterna dell'ente medesimo.
    Secondo  la  ricostruzione  delle  vicende,  operata dagli organi
investigativi,  e'  possibile  asserire  che  la penetrante attivita'
criminosa ha sensibilmente alterato il ruolo, che la legge assegna al
comune,  di ente esponenziale della comunita' di cittadini, portatore
della rappresentanza generale dei loro interessi, contrapponendovi un
potere  di  controllo  esterno  alla dialettica democratica, peraltro
dispiegato in maniera imprudente senza eccessive mimetizzazioni.
    Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che
si  e'  determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero
convincimento,  per  effetto delle interferenze e del condizionamento
operato  dalla  consorteria  malavitosa,  che  hanno  pregiudicato le
fondamentali  garanzie  democratiche,  hanno minato ogni principio di
salvaguardia  della  sicurezza  pubblica  e  compromesso le legittime
aspettative  della  popolazione ad esser garantita nella fruizione di
diritti  fondamentali,  ingenerando  sfiducia  nella  legge  e  nelle
istituzioni da parte dei cittadini.
    L'alterazione  delle  regole  che  presiedono  alla  scelta degli
organi  elettivi rappresenta grave violazione di uno dei fondamentali
valori  giuridici  dell'ordinamento democratico e, pertanto, richiede
un  segnale  di  ferma  resistenza da parte dello Stato nei confronti
della criminalita' organizzata.
    La  descritta  condizione esige un intervento risolutore mirato a
rimuovere  i  legami  tra l'ente locale e la criminalita' organizzata
che  arrecano  grave  e  perdurante pregiudizio per lo stato generale
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    Pertanto,  il  prefetto  di  Napoli,  con rapporto del 5 dicembre
2005,   che   si   intende   integralmente  richiamato,  ha  proposto
l'applicazione  della  misura  di  rigore  prevista dall'art. 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    La precarieta' della situazione di quel comune risulta, altresi',
attestata  dalla dissoluzione dell'organo consiliare conseguente alle
dimissioni  della  maggioranza  del  corpo  consiliare,  nonche' alle
dimissioni  rassegnate  dal  sindaco,  per  effetto  delle  quali  il
prefetto  di  Napoli,  con  decreto del 15 dicembre 2005, adottato ai
sensi  dell'art. 141, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n.  267,  ha  disposto la nomina di un commissario prefettizio per la
provvisoria gestione dell'ente.
    Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere,
con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e
di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente,
mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della
comunita' locale.
    Per  le  caratteristiche  che  lo  configurano,  il provvedimento
dissolutorio  previsto  dall'art. 143 del citato decreto legislativo,
puo'  intervenire  finanche  quando si siano verificate le situazioni
previste  dall'art.  141,  come  nella  fattispecie  a  seguito delle
dimissioni   rassegnate   dalla   meta'  piu'  uno  dei  consiglieri,
differenziandosene per funzioni ed effetti.
    La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in
relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale,
rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
    Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni
indicate  nell'art.  143  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  per  lo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli
(Napoli),  si formula rituale proposta per l'adozione della misura di
rigore.
      Roma, 20 dicembre 2005
                                     Il Ministro dell'interno: Pisanu