(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  DI  ORGANIZZAZIONE  E  DI FUNZIONAMENTO -
   DELIBERA n. 506/05/CONS -: TESTO COORDINATO
                    Regolamento di organizzazione
                   e funzionamento dell'autorita'
                               Art. 1
                             Definizioni
    1. Nel presente regolamento:
      l'espressione  «legge  n. 481/1995» indica la legge 14 novembre
1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi   di   pubblica  utilita'.  Istituzione  delle  Autorita'  di
regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
      l'espressione»  legge  n.  249/1997»  indica la legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
      l'espressione  «Autorita»  indica  l'Autorita'  per le garanzie
nelle comunicazioni;
      l'espressione «Presidente» indica il Presidente dell'Autorita';
      l'espressione   «Commissario»   indica   gli  altri  componenti
dell'Autorita';
      l'espressione   «Organi  collegiali  dell'Autorita»  indica  la
Commissione  per  le  infrastrutture  e le reti, la Commissione per i
servizi e i prodotti e il Consiglio;
      l'espressione «Consiglio» indica il Consiglio dell'Autorita'.
                              Titolo I
                             L'Autorita'
                               Art. 2.
 Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti
    1.  Nella  prima  riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano
formalmente,  sotto  la  propria  responsabilita',  di non versare in
alcuna  delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma
8,   della   legge   n.   481/1995.   Ove   ricorrano  situazioni  di
incompatibilita', il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e
sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve
esercitare l'opzione.
    2.  Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause
di  incompatibilita'  di  cui  all'art.  2,  comma  8, della legge n.
481/1995, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito
l'interessato,  stabilisce  un  termine  entro  il  quale  egli  puo'
esercitare  l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la
causa d'incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le
proprie  dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  e  al  Ministro  delle
comunicazioni,  ove l'incompatibilita' riguardi il Presidente, ovvero
ai   Presidenti   della  Camera  dei  deputati  o  del  Senato  della
Repubblica,  ove  l'incompatibilita'  riguardi  un Commissario, per i
provvedimenti di competenza.
    3.  Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui
al comma 2 non partecipa l'interessato.
    4.  Le  dimissioni  sono  presentate all'Autorita', la quale puo'
sentire  l'interessato e formulare osservazioni. Il Presidente, o chi
ne  fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Ministro  delle  comunicazioni,  qualora  si  tratti  del Presidente,
ovvero  i  Presidenti  della  Camera  dei deputati o del Senato della
Repubblica,  qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti
di  rispettiva  competenza.  Le  dimissioni  hanno effetto dalla data
della  loro  accettazione  e,  in  ogni caso, decorsi quindici giorni
dalla data della loro presentazione.
    5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla
carica  per  cause  diverse  da quelle di cui ai precedenti commi del
presente  articolo,  il  Presidente,  o  chi  ne  fa  le veci, ne da'
notizia,  rispettivamente  al Presidente del Consiglio dei Ministri e
al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei
deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.
                               Art. 3.
                            Il Presidente
    1.  Il  Presidente  rappresenta  l'Autorita'; convoca le riunioni
degli Organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i
lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.
    2.  In  caso  di  assenza  o di impedimento del Presidente le sue
funzioni  sono  assunte  temporaneamente,  per  questioni  urgenti  e
indifferibili,  dal Commissario il quale all'interno, rispettivamente
del  Consiglio,  della  Commissione  per le infrastrutture e le reti,
della  Commissione  per  i  servizi  e i prodotti - abbia la maggiore
anzianita'  per  elezione  o, in caso di pari anzianita', sia il piu'
anziano di eta'.
    3.  In casi straordinari di necessita' e di urgenza il Presidente
puo'   adottare   provvedimenti   riferendone  all'Organo  collegiale
competente per la ratifica nella prima riunione utile.
                               Art. 4.
                       Organizzazione interna
    1.   Il  Gabinetto  dell'Autorita'  e'  costituito  dal  Capo  di
Gabinetto, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati
dal  Presidente  previa  informativa  al  Consiglio nell'ambito delle
categorie indicate dal comma 2.
    2.  A  ciascun  Commissario  sono  assegnati due assistenti e due
addetti  di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni.
Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra
i   dipendenti   dell'Autorita',  ovvero  tra  il  personale  di  cui
l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della
legge  n.  249/1997,  secondo  i  limiti  e le modalita' previste dal
regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico.
    3.  Gli  incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, con delibera
del Consiglio, su designazione del Commissario interessato.
                               Art. 5.
                Funzioni del Gabinetto dell'Autorita'
    1.  Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1,
opera  avvalendosi  dell'Ufficio  di  Gabinetto  e  svolge compiti di
supporto al Presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. In
particolare, il Gabinetto:
      a) sovrintende   alle  funzioni  del  cerimoniale,  secondo  le
direttive   del   Presidente   e   alle  funzioni  di  rappresentanza
istituzionale;
      b) cura,  d'intesa  con il Segretario generale, la preparazione
delle  riunioni  degli Organi collegiali dell'Autorita', partecipando
alle  stesse  su  invito  del  Presidente,  e  fornisce la necessaria
assistenza  per  il  loro  svolgimento,  anche  nel caso di audizioni
pubbliche;
      c) cura  l'organizzazione  e  la  pubblicazione della Relazione
annuale, nonche' la pubblicazione del Bollettino ufficiale;
      d) assiste  il Consiglio nazionale degli utenti, la Commissione
di garanzia, il Comitato etico e il Servizio del controllo interno.
                               Art. 6.
                  Convocazione e ordine del giorno
    1.  Gli  Organi  collegiali  dell'Autorita'  si  riuniscono nella
propria  sede  in  Napoli.  E'  ammessa,  mediante  apposito  atto di
convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.
    2.  Le  riunioni  degli  Organi  collegiali  sono  convocate  dal
Presidente.   Degli  argomenti  oggetto  della  riunione  viene  data
comunicazione   attraverso   l'ordine   del   giorno   formulato  dal
Presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari,
e  diramato,  salvo casi straordinari di necessita' e di urgenza, non
oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa. Su richiesta di
almeno  un  terzo  dei  Componenti  di  ciascun  Organo collegiale un
argomento  e'  iscritto  all'ordine  del  giorno  e  la  riunione  e'
convocata dal Presidente senza indugio.
    3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno  viene  trasmessa ai Commissari contestualmente all'ordine del
giorno.  Eventuali  integrazioni della predetta documentazione devono
comunque  essere  trasmesse  ai  Commissari  non  oltre il giorno che
precede la riunione.
    4.  Per  motivi  di  urgenza  l'ordine  del  giorno  puo'  essere
integrato  dal  Collegio  all'unanimita'  dei  presenti all'inizio di
ciascuna seduta.
                               Art. 7.
                        Uffici dell'Autorita'
    1.  L'Autorita' puo' stabilire propri uffici a Roma e presso sedi
dell'Unione europea.
                               Art. 8.
                       Riunioni dell'Autorita'
    1.  Per  la validita' delle riunioni di ciascun Organo collegiale
dell'Autorita'  e'  necessaria  la  presenza  della  maggioranza  dei
Componenti.
    2.  I  Commissari  che  non  possono partecipare alla riunione ne
informano tempestivamente il Presidente.
    3.  Salvo  che  non  sia altrimenti disposto di volta in volta da
ciascun Organo collegiale dell'Autorita', il Segretario generale alle
relative  riunioni,  alle quali presenzia, altresi', il direttore del
Servizio giuridico.
                               Art. 9.
                        Segretariato generale
    1. Il Segretariato generale e' diretto dal Segretario generale il
quale  risponde  al  Consiglio  sul  complessivo  funzionamento della
struttura,  anche  assumendo,  in  base ad una espressa decisione del
Consiglio,  la  responsabilita' o il diretto coordinamento di singole
istruttorie,  assicura  il coordinamento dell'azione amministrativa e
vigila sulla efficienza e il rendimento delle Direzioni e dei Servizi
dell'Autorita'.
    2. Il Segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti
funzioni:
      a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e
delle  proposte,  formulate dalle unita' organizzative, da sottoporre
agli Organi dell'Autorita' nonche' la corrispondenza di queste ultime
agli indirizzi da essa adottati;
      b) sovrintende      all'attuazione      delle     deliberazioni
dell'Autorita', anche ai fini della puntuale informazione agli Organi
collegiali;
      c) cura   la   pianificazione  dei  procedimenti  istruttori  e
sovrintende   al  loro  regolare  svolgimento,  in  conformita'  alle
priorita'  e  agli  indirizzi  stabiliti  dagli Organi collegiali, ne
effettua  il  costante  monitoraggio  ed  informa  periodicamente gli
Organi collegiali sullo stato di avanzamento dei procedimenti;
      d) propone  al  Consiglio,  per  l'approvazione, il piano delle
risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;
      e) cura  la  trasmissione  degli  affari  e delle deliberazioni
degli Organi collegiali alle strutture competenti;
      f) assicura la pubblicita' delle deliberazioni dell'Autorita';
      g) cura  la  redazione  del processo verbale delle sedute degli
Organi collegiali;
      h) cura il coordinamento delle attivita' operative dei Comitati
regionali  per  le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai
medesimi delegate;
      i) cura le attivita' comunitarie e internazionali;
      l) cura la comunicazione esterna;
      m) gestisce i sistemi informativi e il protocollo informatico e
cura la progettazione e l'aggiornamento del sito web;
      n) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio.
    3. L'incarico di Segretario generale e' attribuito dal Consiglio,
su  proposta  del  Presidente, a dirigenti dell'Autorita' che abbiano
gia'  ricoperto  incarichi di direzione di strutture di primo livello
ovvero   a   persone   di  particolare  e  comprovata  qualificazione
professionale  scelti  tra  i  magistrati  ordinari, amministrativi e
contabili,  avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti
della  prima  fascia  dei  ruoli  delle amministrazioni dello Stato e
professori  universitari.  L'incarico  ha una durata non superiore al
biennio  ed  e'  rinnovabile,  con  cadenza  biennale.  L'incarico e'
revocabile per gravi motivi.
    4.  Il  Segretario  generale  e' coadiuvato da un Vice-Segretario
generale.
    5. Il Vice-Segretario generale svolge funzioni vicarie sulla base
di  specifica  delega  del Segretario generale, in particolare per il
coordinamento  delle  attivita',  dei  procedimenti e delle modalita'
organizzative  tra  le  Direzioni e tra i Servizi di cui all'art. 12,
commi 3 e 4.
    6.  Il  Vice-Segretario  generale  e'  nominato,  su proposta del
Segretario  generale, dal Consiglio per una durata non superiore a un
biennio,  rinnovabile  con cadenza biennale. L'incarico e' revocabile
per gravi motivi.
                              Art. 10.
                    Deliberazioni dell'Autorita'
    1.  Le  deliberazioni  dell'Autorita'  sono  adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate
immediatamente  esecutive,  con  il voto favorevole della maggioranza
dei componenti.
    2.  Il  voto  e'  sempre  palese;  in casi eccezionali e motivati
l'Organo collegiale puo' deliberare a scrutinio segreto.
    3. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
    4.  Gli  atti  deliberativi  sono  sottoscritti  dal  Presidente,
controfirmati  dal  Commissario  relatore,  e  siglati dal Segretario
generale.
                              Art. 11.
                       Verbale delle riunioni
    1.  Il  Segretariato  generale  cura  la  redazione  del processo
verbale  della  riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con
eventuali  integrazioni  ed  i  nomi  dei presenti, ciascun argomento
trattato,  gli  elementi  essenziali  della  relazione svolta e della
discussione nonche' le decisioni adottate. Quando l'Autorita' dispone
che  alla  riunione  partecipino  solo  i  propri componenti, cura la
redazione  del  processo verbale il Commissario con minore anzianita'
di  elezione  e,  in  caso di pari anzianita', quello piu' giovane di
eta'.
    2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni a
verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al
segretario verbalizzante.
    3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente
e  ai  Commissari  almeno  due  giorni prima della riunione nel corso
della quale sono approvati.
    4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a
cura del Segretariato generale.
                              Titolo II
                     Organizzazione degli uffici
                              Art. 12.
               Organizzazione generale dell'Autorita'
    1.  La  struttura  organizzativa dell'Autorita' e' costituita dal
Segretariato  generale e da unita' organizzative di primo, di secondo
e di terzo livello.
    2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorita' e' articolata
in Direzioni e in Servizi.
    3. Le Direzioni sono le seguenti:
      a) Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
      b) Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
      c) Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti;
      d) Direzione tutela dei consumatori;
      e) Direzione studi, ricerca e formazione.
    4. I Servizi sono i seguenti:
      a) Servizio giuridico;
      b) Servizio ispettivo e registro;
      c) Servizio  comunicazione  politica e risoluzione di conflitti
di interesse;
      d) Servizio amministrazione e personale.
    5. L'organizzazione di secondo livello e' articolata in uffici.
    6.  Nell'ambito  di  ciascuna  unita' organizzativa di primo o di
secondo  livello  possono  essere  previste  articolazioni  di  terzo
livello relative ad aree di attivita'.
    7.  Al  fine  di  assicurare la funzionalita' ed il coordinamento
delle  attivita' delle sedi dell'Autorita' puo' essere individuata la
funzione di responsabile della sede di Napoli.
    8.  L'articolazione  del Segretariato generale, delle Direzioni e
dei  Servizi in unita' organizzative di secondo e di terzo livello e'
basata  su criteri di efficienza, flessibilita' e razionale divisione
del  lavoro  ed  e'  definita  con  deliberazione  del  Consiglio, su
proposta   del   Segretario   generale,   d'intesa  con  i  Direttori
competenti.
                              Art. 13.
        Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica
    1.  La  Direzione  reti  e  servizi  di comunicazione elettronica
svolge  attivita'  preparatorie  ed  istruttorie  per  le funzioni di
regolamentazione,   di   vigilanza   e  sanzionatorie  relative  alle
competenze attribuite all'Autorita' in materia di:
      a) servizi   all'ingrosso   relativi   all'interconnessione   e
all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;
      b) servizi  al  dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e
larga;
      c) numerazione;
      d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze.
                              Art. 14.
           Direzione contenuti audiovisivi e multimediali
    1.  La  Direzione  contenuti  audiovisivi  e  multimediali svolge
attivita'   preparatorie   ed   istruttorie   per   le   funzioni  di
regolamentazione,   di   vigilanza   e  sanzionatorie  relative  alle
competenze attribuite all'Autorita' in materia di:
      a) disciplina    autorizzatoria    e   regolamentare   relativa
all'accesso ai contenuti ed alle piattaforme multimediali;
      b) tutela  del  pluralismo e della concorrenza nei media, ed in
particolare  le  funzioni  istruttorie  di cui al titolo VI del testo
unico della radiotelevisione;
      c) indici d'ascolto e sondaggi;
      d) tutela dei minori;
      e) pubblicita', ivi compresa la pubblicita' istituzionale;
      f) quote europee, produttori indipendenti secondo la disciplina
comunitaria e nazionale vigente;
      g) editoria;
      h) verifica  del  rispetto delle norme in materia di diritto di
rettifica;
      i) diritto d'autore;
      j) servizio pubblico radiotelevisivo.
                              Art. 15.
        Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti
    1. La Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti svolge
attivita'  preparatorie,  istruttorie  e  sanzionatorie relative alle
competenze attribuite all'Autorita' in materia di:
      a) analisi  dei mercati delle reti di comunicazione elettronica
identificando,  d'intesa  con  la Direzione competente, gli eventuali
obblighi regolamentari;
      b) valutazione    economica   del   Sistema   integrato   delle
comunicazioni   ed   identificazione   dei  singoli  mercati  che  lo
compongono;
      c) pareri all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
di  cui  all'art.  1,  comma  6,  lettera  c),  n.  11 della legge n.
249/1997;
      d) tecniche di contabilita' dei costi;
      e) supporto   alle   direzioni   competenti   nelle   verifiche
contabili;
      f) sanzioni   per  la  mancata  osservanza  degli  obblighi  di
comunicazione.
                              Art. 16.
                  Direzione tutela dei consumatori
    1.  La  Direzione  tutela  dei  consumatori  svolge  le attivita'
preparatorie  ed  istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di
vigilanza   e   sanzionatorie  relative  alle  competenze  attribuite
all'Autorita' in materia di:
      a) servizio universale;
      b) trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;
      c) carte dei servizi;
      d) servizi di informazione abbonati;
      e) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;
      f) rapporti con le associazioni dei consumatori;
      g) pareri all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
in materia di pubblicita' ingannevole;
      h) gestisce il contenzioso gestori-utenti;
      i) cura le relazioni con il pubblico.
                              Art. 17.
                Direzione studi, ricerca e formazione
    1. La Direzione studi, ricerca e formazione:
      a) gestisce   l'osservatorio   sulle   materie   di  competenza
del-l'Autorita';
      b) promuove  l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e di
studi;
      c) gestisce  la Biblioteca scientifica, prevedendo le modalita'
di accesso da parte degli utenti interni ed esterni;
      d) cura  la  divulgazione e le pubblicazioni scientifiche sulle
materie di interesse dell'Autorita';
      e) redige  un notiziario mensile sulle attivita' dell'Autorita'
e cura i contenuti scientifici del sito web;
      f) organizza   d'intesa   con  il  Servizio  amministrazione  e
personale, l'attivita' di formazione e stages;
      g) promuove   convenzioni  ed  accordi  di  collaborazione  con
universita'  e  centri  di ricerca di primaria importanza e ne cura i
relativi rapporti;
      h) fornisce  supporto  specialistico  su  richiesta delle altre
Direzioni e dei Servizi.
                              Art. 18.
                         Servizio giuridico
    1. Il Servizio giuridico:
      a) fornisce  consulenza  giuridica  sull'intero  sistema  delle
comunicazioni  agli  organi  ed  alle  strutture  dell'Autorita',  ed
esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni
relative a casi e procedimenti;
      b) svolge attivita' di analisi di temi e questioni di carattere
giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;
      c) provvede  all'elaborazione  di  deduzioni  per  la difesa in
giudizio  dell'Autorita'  e  cura  i  rapporti con l'Avvocatura dello
Stato e le istanze giurisdizionali;
      d) provvede   alla  tutela  in  occasione  delle  procedure  di
infrazione  comunitarie  e  di rinvio pregiudiziale e cura i relativi
rapporti;
      e) cura  il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la
conoscenza   della  produzione  normativa  nazionale,  comunitaria  e
internazionale  negli  ambiti di competenza dell'Autorita' e svolge i
compiti relativi alle attivita' comunitarie, per quanto connesse alle
attribuzioni di competenza;
      f) fornisce  indirizzo  e specifica assistenza giuridica per le
attivita'  relative  al  contenzioso tra operatori e tra operatori ed
utenti.
    2.  Il  Servizio  giuridico,  per  quanto concerne l'attivita' di
assistenza  e  consulenza  giuridica prestata agli Organi collegiali,
risponde direttamente a questi ultimi.
                              Art. 19.
                    Servizio ispettivo e registro
    1. Al Servizio ispettivo e registro sono attribuite le competenze
in materia di:
      a) pianificazione  delle  attivita'  ispettive e di vigilanza a
supporto  delle  attivita'  delle  direzioni e supporto, su richiesta
dell'unita'   organizzativa   competente,  all'attivita'  relativa  a
specifiche segnalazioni e denunce;
      b) tenuta del Registro degli operatori;
      c) rapporti  con  gli  organi  della  Polizia  di Stato e della
Guardia di finanza;
      d) attivita'  di registrazione, archiviazione e classificazione
delle   immagini   ai   fini   del  monitoraggio  delle  trasmissioni
televisive.
                              Art. 20.
Servizio   comunicazione  politica  e  risoluzione  di  conflitti  di
                              interesse
    1.  Al Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti
di interesse sono attribuite competenze regolamentari, di vigilanza e
sanzionatorie in materia di:
      a) propaganda, pubblicita' e informazione politica;
      b) osservanza  delle norme in materia di equita' di trattamento
e  di  parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione  e di propaganda elettorale ed emanazione delle norme di
attuazione;
      c) risoluzione dei conflitti di interesse.
                              Art. 21.
                Servizio amministrazione e personale
    1.  Al  Servizio  amministrazione  e  personale  sono  attribuite
competenze in materia di:
      a) affari generali;
      b) gestione delle risorse;
      c) formazione del personale;
      d) organizzazione   del   lavoro,  in  attuazione  delle  norme
regolamentari.
    2. Il Servizio, in particolare:
      a) predispone,  d'intesa con il Segretario generale e sentiti i
responsabili  di  primo  livello delle unita' organizzative, il piano
delle  risorse  umane  e  finanziarie, nonche' gli schemi di bilancio
preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;
      b) provvede    alla    tenuta   della   contabilita'   generale
dell'Autorita';
      c) cura   l'amministrazione   e   la   gestione  del  personale
dipendente  dell'Autorita'  e  le  relazioni  sindacali.  Provvede al
trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni
di   formazione   e   aggiornamento  professionale  e  provvede  alla
formulazione  dei relativi programmi annuali nonche' all'attivita' di
formazione, d'intesa con le altre unita' organizzative;
      d) provvede  all'approvvigionamento  e  alla  conservazione dei
beni   necessari  per  il  funzionamento  dell'Autorita',  curando  i
relativi  adempimenti;  sovraintende  al  funzionamento  dei  servizi
ausiliari dell'Autorita';
      e) predispone  le  procedure  concernenti  l'organizzazione del
lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro,
d'intesa con le altre unita' organizzative.
    3.  Il  Direttore  del  Servizio  risorse  umane e finanziarie e'
individuato  datore  di  lavoro  dell'Autorita'  ai sensi del decreto
legislativo  del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni.
                              Art. 22.
        Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello
    1.  Gli  incarichi  di direzione delle strutture organizzative di
primo  livello sono attribuiti, dal Consiglio, di regola, a dirigenti
dell'Autorita', su proposta del Presidente formulata sulla base degli
orientamenti  preliminarmente  definiti  dal Consiglio. Gli incarichi
hanno  una  durata  non  superiore al biennio e sono rinnovabili, con
cadenza biennale.
    2.  Gli  incarichi  di  cui al comma 1 del presente articolo sono
revocabili per gravi motivi.
                              Art. 23.
             Responsabili delle Direzioni e dei Servizi
    1.   I   direttori   delle  Direzioni  e  dei  Servizi  hanno  la
responsabilita'  del funzionamento della struttura cui sono preposti,
della quale programmano, dirigono e controllano l'attivita'.
    2. I direttori delle Direzioni e dei Servizi, in particolare:
      a) propongono   al   Consiglio,   d'intesa  con  il  Segretario
generale, l'organizzazione degli uffici di secondo e di terzo livello
e la designazione dei responsabili degli stessi;
      b) assegnano  il  personale  agli uffici da loro dipendenti, in
coerenza  con  le  professionalita'  e  le  relative qualifiche e nel
rispetto  delle  indicazioni  del piano di ripartizione delle risorse
umane;
      c) sovrintendono  agli  affari  di competenza della Direzione o
del Servizio, assicurandone la conformita' agli orientamenti generali
dell'Autorita';
      d) distribuiscono  il  lavoro  tra gli uffici, costituendo, ove
necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi
uffici;
      e) assegnano,  di  regola  ai  responsabili  degli  uffici,  la
trattazione degli affari di competenza;
      f) al   termine   di  ogni  anno  predispongono  una  relazione
sintetica sulle attivita' svolte e la trasmettono, per il tramite del
Segretario generale, al Consiglio;
      g) rispondono  della  gestione  delle  risorse  assegnate  alla
Direzione  o  al  Servizio,  secondo  le  norme  del  regolamento  di
contabilita';
      h) provvedono   alla   valutazione  del  personale  secondo  le
apposite procedure.
                              Art. 24.
          Verifica periodica della struttura dell'Autorita'
    1.  Ogni  due  anni  la struttura organizzativa dell'Autorita' e'
sottoposta  a  verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne
funzionalita' ed efficienza.
                              Art. 25.
                          Controllo interno
    1.  Su  proposta  del  Presidente,  il  Consiglio  istituisce  il
servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante
valutazione  comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli  obiettivi  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e dalle direttive
dell'Autorita'  nonche'  la  corretta  ed  economica  gestione  delle
risorse  pubbliche e l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa   delle   Direzioni,   dei   Servizi  e  degli  Uffici
dell'Autorita'.
    2.  Il  servizio  del  controllo  interno  opera  in posizione di
autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.
    3.  Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del Servizio
di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il Segretario
generale   o   un   suo  delegato  ed  i  responsabili  delle  unita'
organizzative di primo livello.
    4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio
-  in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e
nel controllo di gestione - la durata, le modalita' di esercizio ed i
parametri  di  riferimento  del controllo stesso, anche ai fini delle
valutazioni,  di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di
primo livello.
                             Titolo III
                    svolgimento dei procedimenti
                              Art. 26.
             Principi di trasparenza, di partecipazione
                        e del contraddittorio
    1.  Nell'esercizio delle proprie attivita', l'Autorita' si ispira
ai   principi   della   trasparenza,   della   partecipazione  e  del
contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
                              Art. 27.
                              Audizioni
    1. L'Autorita' puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati
ai  procedimenti  e  delle  categorie rappresentative degli interessi
diffusi  relativi  ai  procedimenti stessi, secondo norme procedurali
disposte da appositi regolamenti.
    2.  L'Autorita'  puo'  disporre  che l'audizione avvenga in forma
pubblica.
                              Art. 28.
                    Responsabile del procedimento
    1. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa assegna a se'
o   ad   altro   dipendente   dell'unita'   la   responsabilita'  del
procedimento.   Dell'identita'   personale   del   responsabile   del
procedimento  e'  fatta  menzione  nella  comunicazione  di avvio del
procedimento stesso.
    2.  Il  responsabile  del  procedimento provvede agli adempimenti
necessari   per   lo   svolgimento   dell'attivita'   istruttoria  in
conformita'  alle  deliberazioni  dell'Autorita' e agli indirizzi del
responsabile dell'unita' organizzativa.
                              Art. 29.
             Svolgimento e conclusione del procedimento
    1.  Il  Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente
definiti   dal  Consiglio,  designa,  di  regola  al  termine  di  un
procedimento,  un  relatore  scelto  tra  i Componenti, ai fini della
trattazione.
    2.  Quando  si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte
nelle quali l'Autorita' debba adottare un provvedimento che definisce
un  caso  o  un  procedimento, il relatore, sulla base delle proposte
trasmesse   dagli   uffici,  introduce  la  fase  della  discussione,
formulando e illustrando le proprie conclusioni.
    3.   E'   in   facolta'  del  Consiglio,  quando  la  natura  del
procedimento  lo  richieda,  designare  uno  o piu' Commissari con il
compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.
    4.  Nel  caso di attivita' procedimentali di particolare rilievo,
quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attivita' ispettiva o
la  contestazione  delle  risultanze istruttorie agli interessati, il
responsabile   dell'unita'   organizzativa   competente  puo'  essere
chiamato  ad  esporre,  prima  dell'inizio  dell'esame dell'affare, i
risultati  dell'attivita'  svolta  e gli elementi che giustificano le
proposte sottoposte all'Autorita'.
                              Art. 30.
                     Informazione all'Autorita'
    1.  Il  Segretario generale assicura periodicamente all'Autorita'
ogni  utile  informazione,  curando  la  presentazione da parte delle
Direzioni  e  dei  Servizi interessati di relazioni, sia di carattere
generale,  sia  di carattere specifico, concernenti l'andamento delle
istruttorie e le pratiche correnti.
    2.  I  criteri  relativi  alle  procedure  di cui al comma 1 sono
stabiliti dal Consiglio.
                              Art. 31.
                     Definizione delle procedure
    1. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio definisce le
procedure interne aventi rilevanza esterna.
    2.  Le  disposizioni  concernenti  le procedure di cui al comma 1
sono  raccolte  in  un  apposito  manuale,  da rendere disponibile al
pubblico.
                              Titolo IV
                  Redistribuzione delle competenze
               degli organi collegiali dell'autorita'
                              Art. 32.
                  Redistribuzione delle competenze
         di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/1997
    1.  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 7, della legge n. 249/1997, le
competenze  attribuite  all'Autorita'  sono  cosi'  redistribuite: al
Consiglio  sono  attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6,
lettera a),  nn.  1,  2,  5  e  6,  precedentemente  attribuite  alla
Commissione  per  le  infrastrutture e le reti e le competenze di cui
all'art.  1,  comma  6,  lettera  b),  nn.  10  e 15, precedentemente
attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.
    2.  Tutte  le  funzioni diverse da quelle previste nella legge n.
249/1997  e  non  specificamente  assegnate  alle  Commissioni,  sono
esercitate dal Consiglio.
                              Titolo V
             Relazioni con altre autorita' indipendenti
                              Art. 33.
                    Relazioni con altre Autorita'
    1.  L'Autorita'  favorisce ogni opportuno coordinamento con altre
Autorita'  indipendenti  previste dalla legge e la collaborazione con
le Autorita' e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.