(all. 1 - art. 1)
        Disciplinare di produzione del Formaggio Castelmagno
               Denominazione di origine protetta (DOP)

                               Art. 1.
    La  denominazione  di  origine protetta «Castelmagno» e riservata
esclusivamente  al  formaggio  che  risponde  alle  condizioni  ed ai
    requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

                               Art. 2.
    Il  formaggio  «Castelmagno» e' ottenuto da latte di vacca crudo.
Le  mungiture  devono  essere fino ad un massimo di quattro mungiture
consecutive  con  eventuali  aggiunte  di  latte ovino e/o caprino in
percentuale  da  un  minimo del 5% ad un massimo del 20%. Il bestiame
bovino  deve essere riconducibile ai tipi genetici Bara' Pustertaler,
Bruna,  Pezzata  Rossa  d'Oropa,  Pezzata Rossa, Montbeillard, Grigio
           Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.
    Le vacche che forniscono il latte per la DOP «Castelmagno» devono
   essere sottoposte a mungitura non piu' di due volte al giorno.
    Nell'ambito  della  gestione  aziendale  e'  vietato  il ciclo di
asciutta  delle  vacche  fuori  dalla  zona  tipica di produzione; ad
eccezione  dei  capi  di  proprieta'  dei  margari,  in  relazione ai
        tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.
    L'alimentazione  del bestiame deve essere costituita da almeno il
10%  giornaliero di foraggi freschi od affienati, ottenuti in zona di
    produzione, al fine di tutelare un legame con il territorio.
     E' vietato l'uso di insilati di mais ed il ricorso a fermenti.
    I componenti dei mangimi costituenti l'integrazione della razione
alimentare  dovranno  essere  costituiti da cereali, leguminose, sali
         minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.
    Il  formaggio  DOP  «Castelmagno» presenta una forma cilindrica a
facce  piane  del  diametro di 15-25 cm. Lo scalzo e' di 12-20 cm. Il
peso  di  una  forma  varia  dai  2  ai  7 kg. Le caratteristiche del
formaggio  DOP  sono  riferite  al periodo minimo di stagionatura (60
                              giorni).
         Le caratteristiche del «Castelmagno» sono le seguenti:
      formaggio  presamico  pressato  a pasta semidura che si produce
per  l'intero  arco dell'anno, tranne che per la tipologia d'alpeggio
     che viene prodotta nell'intervallo di tempo maggio-ottobre;
      a) Crosta:  non  edibile,  sottile  di colore giallo-rossastro,
liscia,  tendente  al  rigido  e  regolare ai minimi di stagionatura;
assume  invece  un  colore piu' scuro, si ispessisce e diventa rugosa
                con il progredire della stagionatura;
      b) Pasta:   bianco  perlaceo  o  bianco  avorio  ai  minimi  di
stagionatura,  di  colore  giallo  ocrato  con eventuali venature blu
      verdastre all'interno col progredire della stagionatura;
      c) Struttura: friabile ai minimi di stagionatura, piu' compatta
                 col progredire della stagionatura,
      d) Sapore:  fine,  delicato e moderatamente salato ai minimi di
   stagionatura; piu' saporito col progredire della stagionatura.
    La percentuale minima di grasso sulla sostanza secca e' del 34 %.
    Il  latte  destinato  alla  trasformazione  in «Castelmagno» deve
essere  esclusivamente  crudo.  Le mungiture devono essere fino ad un
              massimo di quattro mungiture consecutive.
    E'  consentito  il  raffreddamento del latte per lo stoccaggio ad
               una temperatura non inferiore ai 6° C.
    Il  latte,  dopo  l'eventuale  scrematura  per  affioramento,  va
              riscaldato alla temperatura di 30-380 C.
    Non  e'  consentita  la  pastorizzazione  e  la termizzazione del
                               latte.
    La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38° C,
in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con
                    almeno il 70 % di chimosina).
    Quando   il   coagulo   ha  raggiunto  un  sufficiente  grado  di
rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo
sempre all'interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente
«la   laita».   La   rottura  successiva  viene  effettuata  dapprima
grossolanamente  e  poi  in  modo  sempre  piu' fine sino ad ottenere
granuli  caseosi  omogenei,  delle  dimensioni  da  chicco  di mais a
                              nocciola.
    La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua
agitazione  per  un  tempo da 10 a 15 minuti al fine di facilitare la
separazione  della cagliata dalla laita' che si trova inglobata nelle
maglie  del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata cosi'
frantumata  viene  lasciata  depositare  sul  fondo  della  caldaia o
                             scaricata.
    La  cagliata  viene  messa in una tela asciutta e pulita chiamata
«risola»   in   tessuto  vegetale  o  sintetico.  La  risola  va  poi
eventualmente  pressata  e  appesa  oppure  appoggiata  su  un  piano
inclinato.  Si  lascia riposare per almeno 18 ore, necessarie perche'
il   siero   residuo  fuoriesca  senza  l'azione  di  pressatura.  E'
      consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.
    Trascorso  questo  periodo  di  almeno  18 ore, la cagliata viene
messa  in recipienti (di materiale idoneo all'uso alimentare compreso
il  legno),  sommersa nel siero delle lavorazioni precedenti che deve
avere  una temperatura di almeno 10° C per un periodo che va dai 2 ai
4  giorni per una regolare fermentazione. Successivamente la cagliata
viene  rotta  e  poi  finemente  tritata,  rimescolata  e  salata. Il
prodotto  viene  ora  avvolto  in  una  tela  in  tessuto  vegetale o
sintetico,  ed  introdotto  nelle  «fascelle» di formatura in legno o
altro  materiale  idoneo ove rimane per almeno un giorno e sottoposta
           ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.
    Sulla  base  delle fascelle viene posizionata una matrice recante
il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente
                     disciplinare di produzione.
    E'  consentita un'ulteriore salatura delle forme a secco per dare
           colore e consistenza alla crosta del formaggio.
    La  maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide
o  comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un
periodo  minimo  di  60  giorni  su  assi  di legno o altro materiale
idoneo.  La  temperatura  di  stagionatura deve essere compresa tra i
              5 °C e i 15 °C e l'umidita' tra 70%-98%.

                               Art. 3.
    Il  formaggio  «Castelmagno»  deve  essere prodotto, stagionato e
confezionato  nel  territorio amministrativo dei seguenti comuni siti
in  provincia  di Cuneo: Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, da
 cui dovra' provenire anche il latte destinato alla trasformazione.

                               Art. 4.
    Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output
(prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in
appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo   di   controllo,  dei
produttori/stagionatori  e  dei  confezionatori, nonche' la tenuta di
registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura
di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita'
e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione)
del  prodotto.  Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonche' i
bovini  e  gli  ovi-caprini  da  cui  deriva la materia prima, devono
essere  soggetti  a controllo funzionale. Deve essere sempre presente
la  scheda  tecnica  del  caglio  ed  il riferimento al lotto in uso.
Devono  anche  essere  denunciate  mensilmente  il numero delle forme
prodotte. Per il formaggio «Castelmagno» che si fregia della menzione
aggiuntiva «di Alpeggio», gli appezzamenti sui quali sono gestiti gli
animali  al  pascolo  devono  essere  iscritti  in un apposito elenco
tenuto   dall'Organismo  di  controllo.  Di  tali  appezzamenti  sono
determinate le quantita' massime di latte prodotto per specie animale
di  cui  si  terra'  conto  nell'emissione  dell'autorizzazione  alla
marchiatura. La stima delle potenzialita' massime in termini di litri
di  latte  sostenibile  dall'area  pascolata  deve  essere realizzata
tenendo   conto   della   composizione  floristica,  del  momento  di
utilizzazione, della tipologia e del carico animale presente; inoltre
deve essere denunciato ogni anno l'inizio e la fine dell'attivita' di
pascolo all'Organismo di controllo. Gli alpeggi devono essere censiti
dall'Organismo  di controllo. Tutte le persone, fisiche e giuridiche,
iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal
    disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
    Le   condizioni   da  rispettare  sono  relative  alle  strutture
destinate  alla  produzione  del  latte  ed  alla  sua  lavorazione e
stagionatura.  Le  stalle  dove viene prodotto il latte devono essere
registrate ai sensi della normativa vigente ed i punti di lavorazione
devono  essere in possesso o del bollo CEE oppure, in caso di aziende
che effettuano la vendita diretta, di idonea autorizzazione sanitaria
      rilasciata sulla base della vigente normativa nazionale.
    Entro  il 10 di ogni mese deve essere dichiarato all'Organismo di
controllo  il  numero  di forme prodotte o stagionate da ogni azienda
                        nel mese precedente.

                               Art. 5.
    Il  formaggio «Castelmagno» prodotto e stagionato puo' portare la
         menzione aggiuntiva «di Alpeggio» a condizione che:
      il  latte  sia  proveniente  esclusivamente  da vacche, capre e
pecore  mantenute  al pascolo in alpeggio per un periodo compreso tra
l'inizio  di maggio  e  la fine di ottobre. Gli animali devono essere
      alimentati al pascolo con almeno il 90% di flora locale;
             tutto il processo produttivo avvenga in alpeggio;
        la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.

                               Art. 6.
    I controlli di cui all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92 verranno
         effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.

                               Art. 7.
    Il  prodotto  viene  marchiato  all'origine  con il logo impresso
sulla  faccia  a contatto con la base della fascella al momento della
formatura.  Prima  dell'immissione  del  prodotto  al consumo verra',
apposta  sul  formaggio  conforme un contrassegno identificativo, che
costituisce  il marchio di conformita', denominato «sventolina» sulla
stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente
                     disciplinare di produzione.
    Il  marchio  di  origine  e' costituito da una «C» stilizzata con
abbozzi  di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma
ellittica  di  formaggio  intagliato. Il marchio e' realizzato in due
dimensioni:  di  cm 11,0 x 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg. e
             di cm 15,3 x 16,3 per le forme da 3 a 7 kg.

                         Marchio all'origine

               ---->   Vedere Marchio a pag. 38  <----

    Il formaggio «Castelmagno» essendo prodotto tutto al di sopra dei
600  metri  s.l.m.  reca  in  etichetta  la  dicitura «prodotto della
montagna»;  quando  la  produzione  del  latte  e  la  caseificazione
avvengono  al  di  sopra  dei  1000  metri  s.l.m.,  il formaggio DOP
anziche'   la   dicitura  «prodotto  della  montagna»  arrechera'  in
etichetta la dicitura «di alpeggio».
    Nel  caso  di formaggio «Castelmagno» prodotto della montagna, la
scritta della sventolina sara' in campo colore blu.
    Per  il formaggio «Castelmagno» d'Alpeggio la sventolina portera'
la  menzione «DI ALPEGGIO» sulle quattro eliche che la compongono; la
scritta  «CASTELMAGNO»  sara'  in  campo  colore  verde  muschio  e i
caratteri  della  scritta  «DI  ALPEGGIO»,  posta  all'interno  della
scritta «CASTELMAGNO», avranno un'altezza di 6 mm.

                       Marchio di conformita'

               ---->   Vedere Marchio a pag. 38  <----

    Su  entrambe  le scritte verra' riportata la dicitura «crosta non
edibile».
    Indici  colorimetri del marchio di conformita': Sventolina per il
Castelmagno  DOP  «Prodotto della montagna»: colore giallo pantone n.
101C,   colore   blu  reflex;  Sventolina  per  Castelmagno  DOP  «di
alpeggio»:  colore  giallo  pantone  n. 101C, colore verde pantone n.
348C.
    Solo  a  seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto
potra'  essere  immesso  al  consumo  con la denominazione di origine
protetta «Castelmagno».
    Il  marchio  di  conformita'  e'  costituto da un contrassegno di
carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro
di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine.
    I  contrassegni  devono  recare  le  diciture di legge oltre alla
dicitura  Denominazione  di  origine protetta «Castelmagno» e, se del
caso,  delle  menzioni  aggiuntive  «prodotto  della  montagna» o «di
Alpeggio».  Tutti  gli elementi utili alla marchiatura, contenenti il
logo   costitutivo   della   Denominazione   d'origine  protetta  che
costituisce  parte integrante del presente disciplinare di produzione
comprensivo  della  sigla  alfanumerica  che identifica il casello di
produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso
agli aventi diritto.

                               Art. 8.
    Il  formaggio  puo'  essere  venduto al consumo sia intero che al
taglio,  sia  porzionato  che  preconfezionato:  in  tali casi dovra'
sempre  essere  riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno
identificativo,  inoltre  la  porzionatura  dovra'  essere effettuata
soltanto nella zona di produzione del formaggio D.O.P. «Castelmagno».
    L'etichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato
deve  riportare  il  nome  del produttore e dello stagionatore e deve
essere  conforme  alle  vigenti  disposizioni normative in materia di
etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso
deve  sempre  consentire  la visibilita' dei contrassegni costitutivi
della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per permettere una
migliore rintracciabilita' del prodotto.
    I prodotti ottenuti dall'elaborazione del formaggio «Castelmagno»
sono  immessi  al  consumo  in confezioni recanti il riferimento alla
predetta  denominazione,  senza l'apposizione del logo comunitario, a
condizione che:
      il «Castelmagno» costituisca l'unico componente della categoria
merceologica di appartenenza contenuto nel prodotto elaborato;
      gli   utilizzatori  del  «Castelmagno»  siano  autorizzati  dai
titolari  del  diritto  di  proprieta'  intellettuale conferito dalla
registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in  Consorzio incaricato della
tutela, dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso
Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi
registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
    In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato le predette
funzioni  saranno  svolte  dal  Ministero  delle politiche agricole e
forestali  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del
Reg. (CEE) n. 2081/92.