(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I

ATTIVITA'  LAVORATIVE  CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI
SUL  LAVORO  OVVERO  PER  LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI
                               TERZI.

    1)  attivita'  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
      a) impiego  di  gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio
1927, e successive modificazioni);
      b) conduzione  di  generatori  di  vapore (decreto ministeriale
1° marzo 1974);
      c) attivita'  di  fochino  (art.  27 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
      d) fabbricazione  e  uso  di  fuochi  artificiali (art. 101 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
      e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
      f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto
del   Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1970,  n.  1450,  e
successive modifiche);
      g) manutenzione  degli  ascensori (decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
    2)  dirigenti  e  preposti al controllo dei processi produttivi e
alla  sorveglianza  dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio
di  incidenti  rilevanti  (art.  1  del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334);
    3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del
decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    4)  mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in
qualita'  di:  medico specialista in anestesia e rianimazione; medico
specialista  in  chirurgia;  medico  ed  infermiere  di bordo; medico
comunque   preposto   ad   attivita'   diagnostiche  e  terapeutiche;
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
    5)   vigilatrice   di   infanzia   o   infermiere   pediatrico  e
puericultrice,  addetto  ai  nidi  materni e ai reparti per neonati e
immaturi;  mansioni  sociali  e  socio-sanitarie  svolte in strutture
pubbliche e private;
    6)  attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado;
    7)  mansioni  comportanti  l'obbligo  della  dotazione  del porto
d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
    8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
      a) addetti  alla  guida  di  veicoli  stradali  per  i quali e'
richiesto  il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e
quelli  per  i  quali  e'  richiesto  il  certificato di abilitazione
professionale  per  la  guida  di  taxi  o  di veicoli in servizio di
noleggio   con   conducente,  ovvero  il  certificato  di  formazione
professionale  per  guida di veicoli che trasportano merci pericolose
su strada;
      b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
      c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di
carriera e di mensa;
      d) personale navigante delle acque interne;
      e) personale  addetto  alla circolazione e alla sicurezza delle
ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane,
tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti
funicolari aerei e terrestri;
      f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
      g) personale  marittimo  delle  sezioni  di coperta e macchina,
nonche'  il  personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare,
dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi
posatubi;
      h) responsabili dei fari;
      i) piloti d'aeromobile;
      l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
      m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
      n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea;
      o) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
      p) addetti  alla  guida  di' macchine di movimentazione terra e
merci;
    9)  addetto  e  responsabile  della  produzione, confezionamento,
detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
    10)  lavoratori  addetti  ai  comparti  della  edilizia  e  delle
costruzioni  e  tutte  le  mansioni che prevedono attivita' in quota,
oltre i due metri di altezza;
    11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
    12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
    13)  operatori  e  addetti  a sostanze potenzialmente esplosive e
infiammabili, settore idrocarburi;
    14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.