Allegato Requisiti minimi di qualita' delle acque reflue recuperate all'uscita dell'impianto di recupero 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti paragrafi. Le regioni stabiliscono per ogni zona omogenea del proprio territorio i parametri per i quali e' obbligatorio effettuare il controllo ed il monitoraggio, fissando i limiti dei medesimi nel rispetto del presente decreto. 2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a quelli riportati in tabella del presente decreto, le autorita' competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato 1 parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le autorita' competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla base dei valori delle acque destinate al consumo umano. 3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale, conducibilita' elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati di cui alla tabella dell'allegato rappresentano valori guida. Per tali parametri le regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per la conducibilita' elettrica specifica, non deve essere superato il valore di 4000 \mu S/cm. Per i restanti parametri chimico-fisici le regioni possono prevedere, sulla base di consolidate conoscenze acquisite per i diversi usi e modalita' di riutilizzo a cui le acque reflue sono destinate, limiti diversi da quelli previsti nella tabella del presente allegato, purche' non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 della Allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 1, relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite. 6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 UFC/l00 ml) e' da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/ 100 ml. 7. Per il parametro Salmonella il valore limite e' da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella. 8. Il riutilizzo puo' essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui e' stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi. Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero. ----> Vedere da pag. 73 a pag. 74 <----