(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
     Requisiti minimi di qualita' delle acque reflue recuperate
                all'uscita dell'impianto di recupero
    1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  4, ai fini del
riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto
di  recupero  ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti
riportati  nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto
stabilito  nei  seguenti  paragrafi. Le regioni stabiliscono per ogni
zona  omogenea  del  proprio  territorio  i  parametri per i quali e'
obbligatorio  effettuare  il controllo ed il monitoraggio, fissando i
limiti dei medesimi nel rispetto del presente decreto.
    2.  Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le
acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del
decreto legislativo 3 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a
quelli  riportati  in  tabella  del  presente  decreto,  le autorita'
competenti   possono   autorizzare   il   recupero  di  acque  reflue
conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato
1  parte  C  del  decreto  legislativo  n.  31 del 2001, le autorita'
competenti  possono  autorizzare il recupero delle acque reflue sulla
base dei valori delle acque destinate al consumo umano.
    3.  Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo
quanto  previsto  al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale,
conducibilita'  elettrica  specifica,  alluminio,  ferro,  manganese,
cloruri,  solfati  di  cui  alla  tabella dell'allegato rappresentano
valori  guida.  Per  tali  parametri  le  regioni possono autorizzare
limiti  diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme
del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, per le
specifiche  destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per
lo  scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato
5  della  Parte  Terza  del  decreto  legislativo n. 152/2006, per la
conducibilita'  elettrica  specifica,  non  deve  essere  superato il
valore  di  4000 \mu S/cm. Per i restanti parametri chimico-fisici le
regioni  possono  prevedere,  sulla  base  di  consolidate conoscenze
acquisite  per i diversi usi e modalita' di riutilizzo a cui le acque
reflue  sono  destinate,  limiti  diversi  da  quelli  previsti nella
tabella del presente allegato, purche' non superiori ai limiti per lo
scarico  in acque superficiali di cui alla Tabella 3 della Allegato 5
della  Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, previo parere
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
    4.  Nel  caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto
totale  possono  essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo
restando  quanto  previsto  all'art.  10, comma 1, relativamente alle
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
    5.  Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da
riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo
irriguo,  della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque
essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore
puntuale  di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore
limite.
    6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in
tabella  (10 UFC/l00 ml) e' da riferirsi all'80% dei campioni, con un
valore  massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere
immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale
del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/ 100 ml.
    7.  Per  il parametro Salmonella il valore limite e' da riferirsi
al  100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove
nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.
    8.  Il  riutilizzo puo' essere riattivato solo dopo che il valore
puntuale  del  parametro o dei parametri per cui e' stato sospeso sia
rientrato  al  di  sotto  del  valore  limite in almeno tre controlli
successivi e consecutivi. Valori limite delle acque reflue all'uscita
dell'impianto di recupero.

             ---->   Vedere da pag. 73 a pag. 74  <----