(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1

   MODIFICHE  E  INTEGRAZIONI  ALLA  DELIBERAZIONE  29  LUGLIO  2004,
N. 138/04

   a) all'articolo 1, comma 1, e' eliminata la seguente definizione:
    "impegno  giornaliero" e' la quantita' massima di gas prelevabile
su  base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri
cubi standard/giorno;
   b) all'articolo 1 la definizione di "impianto di distribuzione" e'
sostituita dalla seguente definizione:
    "impianto  di  distribuzione"  e'  una  rete  di gasdotti locali,
integrati   funzionalmente,   per   mezzo  dei  quali  e'  esercitata
l'attivita'   di   distribuzione,   l'impianto  di  distribuzione  e'
costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione,
dalla  stessa  rete,  dai  gruppi  di  riduzione  e/o  dai  gruppi di
riduzione  finale,  dagli  impianti  di derivazione di utenza fino ai
punti di riconsegna e dai gruppi di misura;
   c) all'articolo     1     la    definizione    di    "interruzione
dell'alimentazione  del  punto  di  riconsegna"  e'  sostituita dalla
seguente definizione:
    "interruzione  dell'alimentazione  del  punto  di  riconsegna" e'
l'operazione   di  intercettazione  temporanea  del  flusso  del  gas
mediante un intervento sulla rete di distribuzione o sull'impianto di
derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna;
   d) all'articolo   1   la   definizione   di   "punto  di  consegna
dell'impianto   di   distribuzione"   e'  sostituita  dalla  seguente
definizione:
    "punto  di  consegna  dell'impianto  di distribuzione, o punto di
consegna",  e'  il punto coincidente con il punto di riconsegna della
rete  di  trasporto,  dove  l'utente rende disponibile all'impresa di
distribuzione  il  gas naturale direttamente o indirettamente fornito
da utenti del servizio di trasporto;
   e) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
    "massimo prelievo orario contrattuale" e' il valore della portata
massima corrispondente al dato di potenzialita' massima richiesta dal
cliente  finale,  o  in  assenza  di  questa alla portata massima del
gruppo di misura installato;
    "punto  di riconsegna della rete di trasporto" e' il punto fisico
delle  reti o dell'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi
nel  quale  avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di
trasporto  all'utente  del servizio di trasporto e la misurazione del
gas;
    "rilevanza  del  cliente  finale  ai  fini  della continuita' del
servizio"   e'  la  condizione  dei  clienti  finali  nelle  seguenti
tipologie:  ospedali,  case di cura, case di riposo, scuole e asili e
altre  strutture  pubbliche  e/o  private  che  svolgono un'attivita'
riconosciuta  di  assistenza  e/o  servizio  pubblico  o  particolari
attivita' per le quali non e' possibile interrompere la fornitura, in
relazione allo specifico ciclo produttivo;
   f) l'articolo 3, comma 4, e' sostituito dal seguente comma:
    3.4  L'Autorita',  con  il  medesimo procedimento di cui al comma
3.1, approva con cadenza di norma annuale:
     - gli  aggiornamenti  del  codice  di rete tipo che integrano di
diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a);
     - gli aggiornamenti dei codici di rete predisposti dalle imprese
ai sensi del comma 3.2, lettera b).
   g) la  lettera  d) dell'articolo  4,  comma  1,  e' sostituito dal
seguente:
   4.1 lettera d) L'elenco dei punti di consegna gestiti dall'impresa
di  distribuzione,  con i relativi codici identificativi, per ciascun
impianto di cui alla lettera a);
   h) la  lettera  e) dell'articolo  4,  comma  1,  e' sostituito dal
seguente:
   4.1  lettera  e) Specifiche  di pressione gas ai punti di consegna
fisici dell'impianto di distribuzione;
   i) all'articolo  4,  comma 2, le parole "ai soggetti interessati",
sono sostituite dalle parole "agli utenti interessati";
   j) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    5.1  Ogni  punto  di  riconsegna  appartenente  ad un impianto di
distribuzione   o   porzione  di  impianto  gestito  dall'impresa  di
distribuzione  e'  identificato da un codice numerico univoco su base
nazionale ("xxxxnnnnnnnnnn"), cosa composto:
     - le  prime  4 cifre (xxxx) corrispondono al codice dell'impresa
di  distribuzione che provvede alla sua codifica, ("codice esercente"
assegnato dall'Autorita' a ciascuna impresa di distribuzione);
     - le successive 10 cifre (nnnnnnnnnn) corrispondono ad un codice
numerico,  univoco  nell'ambito  dell'Impresa di distribuzione che lo
codifica.
   Una  volta  assegnato,  tale codice identificativo non cambia piu'
nel  tempo  anche nel caso di subentro nella gestione del servizio da
parte di altra impresa di distribuzione.
    5.2  Entro  4 mesi dall'entrata in vigore del codice di rete tipo
della  distribuzione, l'impresa di distribuzione comunica agli utenti
i  codici  identificativi  attribuiti  ai  punti  di  riconsegna  con
riferimento  alla situazione di tutti i punti di riconsegna riforniti
dagli  utenti stessi. Nella comunicazione a ciascun utente, il codice
identificativo  di  ogni  punto  di  riconsegna sara' corredato delle
informazioni necessarie e sufficienti ad individuarli univocamente.
    5.3  L'impresa  di  distribuzione, una volta attribuito il codice
identificativo   del   punto  di  riconsegna,  lo  rende  disponibile
all'utente  che  intende  richiedere  l'accesso per attivazione nella
fornitura.
    5.4  Effettuata  la  comunicazione di cui al comma 5.2, il codice
identificativo del punto di riconsegna costituira' l'elemento univoco
per  l'individuazione  del  punto  stesso  ai fini delle richieste di
prestazioni che lo interessano.
    5.5  Il  codice identificativo del punto di riconsegna, una volta
reso  disponibile  dall'impresa  di  distribuzione  all'utente,  e il
codice del punto di consegna che alimenta l'impianto di distribuzione
cui  appartiene  il  punto  di riconsegna, dovranno essere comunicati
dall'esercente  l'attivita'  di  vendita  al  cliente  finale,  anche
mediante  il loro inserimento su tutte le fatture commerciali. A tale
fine  gli  esercenti l'attivita' di vendita dovranno garantire, entro
16  mesi  dall'entrata in vigore del codice tipo della distribuzione,
l'emissione  della  prima  fattura contente i codici di cui sopra nei
confronti di tutti propri clienti finali.
   k) la  lettera  a) dell'articolo  6,  comma  1,  e' sostituito dal
seguente:
    6.1  lettera  a) Il  piano  annuale  degli interventi di sviluppo
dell'impianto,  concordati  con  l'ente  concedente,  con particolare
evidenza  delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative
agli interventi di estensione e di potenziamento;
   l) la lettera b) dell'articolo 6, comma 1, e' abrogata;
   m) la  lettera  c) dell'articolo  6,  comma  1,  viene  rinominata
lettera b) con il seguente contenuto:
    6.1  lettera  b) il piano mensile degli interventi che comportano
la  sospensione  dell'erogazione  del servizio su uno o piu' punti di
riconsegna,  con  l'identificazione  della tipologia dell'intervento,
della  sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati.
Il  piano si riferisce ai soli interventi programmabili autonomamente
dall'impresa  di  distribuzione  e  che  comportano  sospensioni  del
servizio   di  distribuzione  superiori  a  16  ore.  Le  sospensioni
dell'erogazione  del servizio, su uno o piu' punti di riconsegna, con
durata  inferiore  a  16  ore  o che dovessero derivare da interventi
svolti  a  seguito  di  richieste  di  clienti finali o di utenti del
servizio  di  distribuzione  per  i  quali la deliberazione n. 168/04
prevede  tempi massimi di esecuzione, non saranno riportate nel piano
mensile,  ferme  restando  le  modalita'  di preavviso previste dalla
medesima deliberazione;
   n) l'articolo 6, comma 3, e' sostituito dal seguente comma:
   6.3  La  pubblicazione del piano annuale e' effettuata entro il 31
dicembre di ciascun anno ed aggiornata annualmente;
   o) l'articolo 6, comma 4, e' sostituito dal seguente comma:
    6.4  La  pubblicazione  del  piano  mensile e' effettuata entro i
primi  5  (cinque) giorni lavorativi del mese precedente a quello cui
si riferisce il piano, a decorrere dal terzo mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui all'articolo 3;
   p) all'articolo 6 vengono aggiunti i seguenti commi:
    6.5  L'impresa  di distribuzione puo' modificare il contenuto del
piano  mensile  pubblicato  riprogrammando  gli  interventi  entro il
termine previsto dall'articolo 17, comma 2. A partire da tale data, i
tempi   e  le  modalita'  degli  interventi  descritti  assumono  per
l'impresa di distribuzione valore vincolante.
    6.6  Nel  caso  in  cui  il  piano  mensile  pubblicato non venga
rispettato nei tempi e nelle modalita' descritte per cause imputabili
all'impresa  di  distribuzione  con  esclusione  di  cause  di  forza
maggiore  o  cause  imputabili a terzi, l'impresa di distribuzione e'
tenuta  a  risarcire eventuali costi ed oneri sostenuti in dipendenza
del mancato prelievo e previa esibizione di idonea documentazione.
   q) l'articolo 8, comma 1, e' sostituito dal seguente comma:
    8.1    L'impresa    di   distribuzione   tiene   a   disposizione
dell'Autorita',  relativamente  a  ciascun  impianto di distribuzione
gestito  o  alla  porzione  di  impianto gestita, l'elenco di tutti i
punti  di  riconsegna, corredato dai dati e delle informazioni di cui
all'articolo 14, comma 10.
   r) l'articolo 9, commi 1 e 2, vengono sostituiti dai seguenti:
    9.1   Ai   fini   della   mappatura   dei   rapporti  commerciali
intercorrenti  ai  punti  di consegna, l'utente, oltre ai propri dati
identificativi,  comunica  all'impresa  di distribuzione, per singolo
punto di consegna:
     a) i  dati  identificativi dei soggetti esercenti l'attivita' di
vendita dai quali lo stesso e' fornito;
     b) nel caso di piu' esercenti l'attivita' di vendita di cui alla
lettera  a) presenti presso lo stesso punto di consegna, le regole di
ripartizione   della   disponibilita'   del  gas  naturale  tra  tali
esercenti.
    9.2  L'utente  comunica  all'impresa  di distribuzione, nei tempi
previsti  dall'articolo  17,  comma  7  e dall'articolo 14, comma 12,
eventuali  variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma 9.1
e  all'articolo  13,  comma  3,  punti  1,  3  e  4,  ivi compresa la
cessazione della disponibilita' di gas naturale.";
   s) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
    10.1   L'impresa  di  distribuzione  rende  noto  all'impresa  di
trasporto, anche mediante sistemi informativi:
     a) le  informazioni  di cui agli articoli 9 e 13, comma 3, punti
1.I,  1.III,  3 e 4, ricevute dall'utente sia nel caso di accesso per
attivazione  della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di
distribuzione   sia  nel  caso  di  accesso  per  sostituzione  nella
fornitura ai punti di riconsegna.
     b) i  dati identificativi del soggetto da cui la stessa acquista
eventuali   quantitativi   di  gas  da  immettere  a  proprio  titolo
nell'impianto  di  distribuzione  e,  nel  caso  di piu' soggetti, le
regole di ripartizione della disponibilita' del gas;
     c) l'indicazione   del   punto  di  consegna,  o  del  punto  di
riconsegna  del  sistema  di  trasporto  ad esso correlato, in cui il
quantitativo  di  gas  di  cui  alla  lettera b) e' reso disponibile;
nonche'
     d) le  eventuali  variazioni  delle  informazioni  di  cui  alle
precedenti lettere b) e c).
    10.2  Le  informazioni  di  cui al precedente comma devono essere
trasmesse  entro  il  quinto  giorno lavorativo del mese successivo a
quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione.
    10.3  Gli  esercenti  l'attivita'  di vendita, che direttamente o
indirettamente  forniscono  gas  naturale  a  utenti  del servizio di
distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtu'
di  contratti  conclusi  con  altri esercenti l'attivita' di vendita,
comunicano  all'impresa  di  trasporto,  per  punto di riconsegna del
sistema di trasporto:
    a) i  dati  identificativi  dei  soggetti a cui forniscono il gas
naturale;
    b) i  dati  identificativi  dei soggetti da cui sono riforniti di
gas  naturale e, nel caso di piu' soggetti, le regole di ripartizione
della disponibilita' del gas.
    10.4  I  soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente
all'impresa  di  trasporto  eventuali modifiche delle informazioni di
cui al medesimo comma 10.3.
    10.5  Gli  esercenti  l'attivita' di vendita che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 10.3 al momento dell'entrata in vigore del
presente  provvedimento si registrano, ai fini delle procedure di cui
all'articolo 20, inviando i propri dati identificativi all'impresa di
trasporto.  Gli esercenti l'attivita' di vendita che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 10.3 successivamente all'entrata in vigore
del presente provvedimento, si registrano contestualmente.";
   t) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
    13.1   L'accesso   al  servizio  di  distribuzione  nel  caso  di
attivazione  della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di
distribuzione  e'  disciplinato  dal  presente  articolo, fatto salvo
quanto   disposto  dal  Titolo  II  della  deliberazione  n. 40/04  e
successive modificazioni ed integrazioni .
    13.2  L'utente  che  intende  richiedere  l'accesso  ai  punti di
riconsegna  dell'impianto  di  distribuzione  ai  fini  della vendita
diretta  o  indiretta  del  gas  al  cliente  finale  dovra' avere la
disponibilita',   alla  data  di  attivazione  del  servizio,  di  un
contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene
richiesto l'accesso.
    13.3  In  occasione  della  richiesta  di accesso, oltre a quanto
previsto dalle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed
il  gas  in  materia  di  attivita' di accertamento degli impianti di
utenza   gas  ai  fini  dell'attivazione  della  fornitura,  l'utente
richiedente deve fornire:
     a) l'elenco  dei  punti  di  riconsegna  per i quali si richiede
l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni:
     a1) codice identificativo del punto di riconsegna;
     a2) matricola del contatore, ove quest'ultimo sia installato;
     a3) ubicazione del punto di riconsegna, ove il contatore non sia
installato;
     a4) dati  identificativi  del  cliente  finale  associato a tale
punto e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un
servizio  energetico,  quale  ad  esempio  la gestione calore, i dati
identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;
     a5) dati  necessari  per  l'identificazione  del  suo profilo di
prelievo ai sensi degli articoli 7 e 28 e, fino all'entrata in vigore
del  provvedimento  dell'Autorita' di cui all'articolo 7, comma 1, la
tipologia  di  prelievo  del  punto  di  riconsegna  secondo la quale
l'impresa  di trasporto effettua la profilazione giornaliera dei dati
di  prelievo mensili, per ottemperare a quanto previsto dall'articolo
30, comma 7, lettera a);
     a6) prelievo annuo previsto;
     a7) potenzialita' massima richiesta dal cliente finale;
     a8) potenzialita'   totale   installata  presso  l'impianto  del
cliente  finale,  per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto
superiore a 200.000 Smc;
     a9) eventuale  rilevanza  del  cliente  finale,  ai  fini  della
continuita' del servizio.
   Sino  alla  data  di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2,
l'utente richiedente non dovra' fornire l'indicazione del dato di cui
alla precedente lettera a1).
   Nel   caso   in  cui  la  richiesta  di  accesso  per  attivazione
costituisca  prima  richiesta  di  accesso  ad  un qualsiasi impianto
gestito  dall'impresa  di  distribuzione,  l'impresa di distribuzione
deve ricevere, la seguente documentazione:
    1. i dati identificativi dell'utente richiedente:
     I. ragione sociale;
     II. sede legale;
     III. partita I.V.A. e codice fiscale;
     IV. l'indirizzo di recapito delle fatture;
     V.  il recapito telefonico, l'indirizzo della sede operativa e i
nominativi di riferimento;
     VI. domicilio eletto ai fini del contratto.
    2.  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' in cui
venga indicata la categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 22
del  decreto legislativo n. 164/00 nonche', nel caso in cui l'accesso
venga  richiesto  per  fornire  gas  naturale  a  clienti  finali, la
dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi
del  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del 24 giugno
2002;  nel  caso  in  cui  l'accesso venga richiesto per uso proprio,
l'indicazione relativa all'uso del gas naturale;
    3.   la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di
disporre,  direttamente  ovvero  in virtu' di contratti con esercenti
l'attivita'  di  vendita  opportunamente  indicati,  di  gas naturale
presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
    4.  nel  caso in cui i contratti di cui al punto precedente siano
stati  conclusi  con una pluralita' di esercenti, l'indicazione delle
regole   di   ripartizione  della  disponibilita'  di  gas  tra  tali
esercenti, convenute tra i medesimi, in accordo a quanto previsto nel
codice  di rete dell'impresa di trasporto ai fini della mappatura dei
rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna;
    5.  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante
la  titolarita'  dei  poteri  di  rappresentanza,  nel caso in cui la
documentazione  attestante  i  dati di cui sopra sia sottoscritta dal
legale  rappresentante  del  soggetto avente diritto all'accesso o da
altro soggetto munito di procura speciale.
   Per  richieste riguardanti punti di riconsegna non appartenenti ad
un  impianto di distribuzione cui l'utente ha gia' accesso, l'impresa
di  distribuzione  deve  ricevere  anche  la documentazione di cui ai
punti  3  e  4.  La  richiesta  di  accesso  potra'  essere inoltrata
trascorsi 6 giorni dalla trasmissione della documentazione.
   13.4  L'impresa di distribuzione segnala all'utente la presenza di
errori  materiali  o  l'eventuale incompletezza delle informazioni di
cui  ai  punti  1),  2),  3),  4), 5), e dei dati di cui alla lettera
a) del  comma  13.3  entro  2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento
della  stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali
o l'eventuale completamento delle informazioni e dei dati.
   13.5  Una volta accertato che la richiesta sia completa e corretta
degli   elementi   di   cui  al  comma  13.3  o  13.4,  l'impresa  di
distribuzione consente l'accesso presso i punti di riconsegna e avvia
l'attivazione  degli  stessi  entro  i tempi per l'attivazione di cui
alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.
   13.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione, l'impresa
di  distribuzione  comunica  o  conferma  all'utente i dati tecnici e
contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi
almeno:
    - il dato di cui al comma 13.3, lettera al), a partire dalla data
di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
    - i  dati  di cui al comma 13.3, lettere a2) e a3) e la tipologia
di  profilo  di  prelievo  corrispondente ai dati di cui alla lettera
a5) del comma 13.3, forniti dall'utente;
    - il massimo prelievo orario contrattuale;
    - il  codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione
che alimenta il punto di riconsegna;
    - la lettura di avvio del servizio di distribuzione;
    - la  pressione  di  misura,  se diversa da quella corrispondente
alla bassa pressione;
    - la presenza di un convertitore dei volumi;
    - la  classe  del contatore e l'eventuale coefficiente correttivo
dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.
   Dal  ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione
decorrono,   per   l'utente,  gli  obblighi  di  comunicazione  delle
eventuali  variazioni  di tali dati, secondo quanto previsto al comma
13.7.
   13.7  Ogni  qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni
presenti  nei  documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), indicati
al   comma   13.3,   l'utente   dovra'   comunicarne   la  variazione
ripresentando,  ove  necessario,  il  documento che le contiene entro
quattro  giorni  lavorativi  dalla data di effetto della variazione o
dalla data in cui l'utente stesso ne viene a conoscenza. Analogamente
l'utente dovra' comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere
a4), a5), a8), a9) del medesimo comma.
   13.8  L'impresa di distribuzione, nel caso di richieste di accesso
o  di incremento del massimo prelievo orario contrattuale conseguente
ad  una  modifica della potenzialita' massima richiesta dall'impianto
del cliente finale, verifica la compatibilita' della richiesta con la
capacita'  di  trasporto  dell'impianto  di  distribuzione  e con gli
obblighi  di  servizio  pubblico.  Qualora  detta  verifica dia esito
negativo,  entro  i  tempi  previsti dalla deliberazione n. 168/04 in
tema  di  preventivazione,  l'impresa  di  distribuzione  comunica al
richiedente l'impossibilita' di dar seguito alla richiesta indicando,
se  esistono  soluzioni  tecniche  per  quanto  di sua competenza, la
possibilita' di richiedere un preventivo per modificare l'impianto di
distribuzione.  Nel caso in cui non venga indicata tale possibilita',
il  rifiuto  di  accesso  deve  essere  comunicato con atto scritto e
motivato,  trovando  applicazione  quanto  previsto dall'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo n. 164/00.";
   u) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
   14.1  L'accesso  per sostituzione nella fornitura, richiesto da un
utente  che  intende  avviare  una  nuova  fornitura  presso punti di
riconsegna  forniti, sino alla data di sostituzione, da altri utenti,
e'  disciplinato  dal  presente  articolo.  La sostituzione avviene a
parita'  di  condizioni caratterizzanti i punti di riconsegna, di cui
all'articolo   13,   comma   3,   lettera   a),  e  non  comporta  la
disattivazione dei punti stessi.
   14.2  L'utente  che  intende  richiedere  l'accesso  ai  punti  di
riconsegna  dell'impianto  di  distribuzione  dovra', alla data della
richiesta stessa:
    - essere  titolare di un contratto di fornitura presso i punti di
riconsegna  per  i quali viene richiesto l'accesso, qualora l'accesso
venga richiesto ai fini della vendita diretta o indiretta del gas;
    - avere  la  disponibilita'  della  documentazione che attesti la
comunicazione   all'utente   uscente   del   recesso   dal   rapporto
contrattuale  tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e
quest'ultimo.
   La  richiesta  di accesso deve essere presentata una volta decorso
il  tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto
di  ripensamento, qualora applicabile, ai sensi dell'Allegato A della
deliberazione n.126/04.
   14.3   In   occasione   della   prima  richiesta  di  accesso  per
sostituzione  nella  fornitura a clienti finali, l'utente richiedente
fa  pervenire  all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal
successivo   articolo   29,  un'apposita  richiesta  che  contenga  i
documenti di cui ai punti: 1), 2), 3), 4), 5) dell'articolo 13, comma
3,  e  l'elenco  dei  punti  di  riconsegna  per  i quali si richiede
l'accesso,   completo,   per   ciascun  punto  di  riconsegna,  delle
informazioni di cui alle lettere al) e a2) dell'articolo 13, comma 3,
oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre.
   14.4  Le  richieste  di accesso per sostituzione nella fornitura a
clienti  finali presso uno o piu' punti di riconsegna appartenenti ad
un  impianto  di  distribuzione  cui  l'utente  ha  gia'  accesso  in
relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui
alle   lettere   al),   a2),   dell'articolo   13,   comma  3,  oltre
all'indicazione  della  data  dalla  quale  il  servizio decorre. Per
richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna non appartenenti
all'impianto  di distribuzione cui l'utente ha accesso in relazione a
precedenti richieste, deve essere prodotta anche la documentazione di
cui ai punti 3) e 4) dell'articolo 13, comma 3.
   14.5 Sino alla decorrenza dei termini di cui all'articolo 5, comma
5,  l'utente  richiedente,  qualora non disponga dell'indicazione del
dato  di  cui  alla  lettera al) dell'articolo 13, comma 3, potra' in
alternativa   fornire  almeno  i  dati  di  cui  alle  lettere  a3) e
a4) dell'articolo 13, comma 3.
   14.6  L'impresa  di  distribuzione  segnala all'utente l'eventuale
presenza  di  errori  materiali  o l'incompletezza della richiesta di
accesso entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione
delle  richieste  di cui all'articolo 29, consentendo la rettifica di
eventuali  errori  materiali  o il completamento dei dati relativi ai
punti  di  riconsegna  oggetto  della  richiesta  di accesso entro 10
(dieci) giorni   lavorativi   successivi   al   termine   ultimo   di
presentazione delle richieste di cui al medesimo articolo.
   14.7  Le  richieste errate o incomplete che non vengano corrette o
completate entro i termini indicati al punto precedente non sono rese
esecutive alla data richiesta.
   14.8  L'utente  che  ha  presentato  la  richiesta  contenente gli
elementi  di  cui  al  comma 14.3 o al comma 14.4, e nel rispetto dei
termini di cui all'articolo 29, a decorrere dalla data indicata nella
medesima  richiesta  si  sostituisce  nel  rapporto  con l'impresa di
distribuzione  relativo  a  ogni  punto  di riconsegna indicato nella
richiesta.
   14.9  Entro  13  (tredici) giorni lavorativi successivi al termine
ultimo  di  presentazione  delle  richieste  di  cui all'articolo 29,
l'impresa  di  distribuzione  notifica all'utente subentrante nonche'
all'utente  al  quale  esso  si  sostituisce,  l'elenco  dei punti di
riconsegna  oggetto  della  sostituzione  nella fornitura, cosi' come
identificati  nella  richiesta  di  accesso, e la data dalla quale la
sostituzione ha effetto.
   14.10  Entro  30  (trenta) giorni  dalla  data di decorrenza della
sostituzione  nella  fornitura  l'impresa di distribuzione comunica o
conferma   all'utente  subentrante  i  dati  tecnici  e  contrattuali
caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:
    - i  dati di cui all'articolo 13, comma 3, lettere al), a2), a3),
a4), a5) e a9);
    - il prelievo annuo;
    - il massimo prelievo orario contrattuale;
    - il  codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione
che alimenta il punto di riconsegna;
    - il  progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della
sostituzione;
    - la  lettura  corrispondente  alla data della sostituzione della
fornitura   con  la  caratterizzazione  della  tipologia  di  lettura
(effettiva o stimata);
    - la  pressione  di  misura,  se diversa da quella corrispondente
alla bassa pressione;
    - la presenza di un convertitore dei volumi;
    - l'eventuale  coefficiente  correttivo  dei  volumi  nel caso di
assenza del convertitore dei volumi.
   Dal  ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione
decorrono,   per   l'utente,  gli  obblighi  di  comunicazione  delle
eventuali  variazioni  di tali dati, secondo quanto previsto al comma
14.12.
   14.11  L'impresa  di  distribuzione  comunica  all'utente uscente,
entro  15 (giorni) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione
nella   fornitura,   la   lettura   corrispondente  alla  data  della
sostituzione   della   fornitura,   con  la  caratterizzazione  della
tipologia di lettura (effettiva o stimata).
   14.12  Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni
presenti   nei   documenti   di   cui  ai  punti  1),  2),  3),  4) e
5) dell'articolo   13,   comma  3,  l'utente  dovra'  comunicarne  la
variazione   ripresentando,  ove  necessario,  il  documento  che  le
contiene  entro  4  (quattro) giorni lavorativi dalla data di effetto
della  variazione  o  dalla  data  in  cui  ne  viene  a  conoscenza.
Analogamente l'utente dovra' comunicare ogni modifica dei dati di cui
alle lettere a4), a5), a8) e a9) del medesimo comma.
   14.13  L'utente  uscente  comunica  tempestivamente agli esercenti
l'attivita'   di   vendita   che   lo  forniscono  interessati  dalla
sostituzione,  le  informazioni  necessarie  ai medesimi esercenti ai
fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo
10, comma 4.";
   v) all'articolo  15,  comma 1, le parole "terzo giorno lavorativo"
sono sostituite dalle parole "quinto giorno lavorativo";
   w) l'articolo 15, comma 2, e' sostituito dal seguente:
   "15.2  L'impresa di distribuzione ricondurra' la lettura, rilevata
ai  sensi  del  comma  15.1, al giorno di decorrenza dell'accesso per
sostituzione  della  fornitura  utilizzando  i  profili  di prelievo,
assumendo  convenzionalmente il dato cosi' ottenuto come lettura alla
data di sostituzione della fornitura.";
   x) all'articolo 15, comma 3, e' eliminato;
   y) all'articolo  17,  comma  2,  le  parole  "piani mensili di cui
all'articolo  6,  comma  1,  lettera c)" sono sostituite dalle parole
"piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)";
   z) l'articolo  18  "Determinazione delle penali per il servizio di
distribuzione"  e'  sostituito  dal  seguente  "Verifica  del massimo
prelievo orario";
   18.1 Il massimo prelievo orario contrattuale associato al punto di
riconsegna  rimane  invariato  sino  alla  cessazione del servizio di
distribuzione  o  sino  alla sua variazione, richiesta dall'utente ed
accettata dall'impresa di distribuzione.
   18.2  Per  punti  di  riconsegna  con  prelievi annui superiori ai
50.000   metri   cubi   standard,   prelievi   non  coerenti  con  le
caratteristiche  del  gruppo  di  misura  installato  e/o  con i dati
forniti  dall'utente  all'atto  della  richiesta di accesso, valutati
dall'impresa  di  distribuzione in un lasso di tempo sufficientemente
ampio  al  fine di non penalizzare fenomeni di avviamento o meramente
temporanei,   danno  diritto  all'impresa  di  distribuzione,  previa
comunicazione  all'utente  interessato, di effettuare verifiche sulle
condizioni di prelievo del gas.
   18.3 L'utente, debitamente avvisato, ha la facolta' di presenziare
alle operazioni di verifica.
   18.4  Qualora  l'impresa  di distribuzione rilevi, in seguito alle
verifiche di cui sopra, la presenza di uno o piu' prelievi eccedenti,
per un valore maggiore del 10% del valore del massimo prelievo orario
contrattuale  o  non  coerenti  con  le caratteristiche del gruppo di
misura  installato,  puo',  al  fine  di ottemperare agli obblighi di
servizio pubblico a cui la stessa e' assoggettata e per consentire la
corretta  determinazione  del  volume  di gas prelevato, eseguire gli
interventi   tecnici   ritenuti   necessari   per  evitare  ulteriori
condizioni   anomale  di  prelievo  e  la  conseguente  non  corretta
rilevazione  del  gas  prelevato  da  parte degli strumenti di misura
installati  presso  il  punto  di  riconsegna  (ad  esempio: mediante
inserimento    di   una   valvola   limitatrice,   sostituzione   e/o
potenziamento del gruppo di misura).
   18.5  In  relazione  all'esito  positivo  della verifica eseguita,
l'impresa  di  distribuzione addebitera' all'utente, con le modalita'
di  fatturazione  riportate nel proprio codice di rete, i costi degli
interventi  eseguiti  e  il costo della verifica stessa. L'impresa di
distribuzione  e'  tenuta  a fornire all'utente idonea documentazione
tecnica attestante le risultanze della verifica.
   18.6  Nel  caso  di  sostituzione  e/o potenziamento del gruppo di
misura,  l'impresa  di  distribuzione provvedera', una volta eseguito
l'intervento,  ad  aggiornare  il  valore del massimo prelievo orario
contrattuale.
   18.7  Ai fini delle verifiche, per i punti di riconsegna provvisti
di  apparecchiature  elettroniche  per  la  rilevazione dei valori di
prelievo  orario,  i  valori stessi sono determinati dagli apparecchi
medesimi.
   18.8  Per  i  punti di riconsegna privi di tali apparecchiature, i
valori  del  massimo  prelievo  orario  sono determinati con prove in
campo utilizzando la seguente formula:
    prelievo nel periodo di prova x 3.600 x Z
    N secondi della prova
    dove Z assume:
     - per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume, il
valore del coefficiente K di correzione dei volumi associato al punto
di  riconsegna,  ove  applicato, o il valore del coefficiente M della
localita',   negli   altri   casi,   in   accordo  ai  criteri  della
deliberazione n. 237/00;
     - punti  di riconsegna dotati di correttore di volume, il valore
uguale  a  1  (essendo il prelievo nel periodo di prova gia' rilevato
mediante il dispositivo di correzione dei volumi).
   aa) l'articolo 19, comma 2, e' sostituito dal seguente:
    "19.2   L'impresa   di  distribuzione  trasmette  all'impresa  di
trasporto  e agli utenti i dati di cui al comma 19.1, entro il quinto
giorno  lavorativo  e  comunque  non  oltre  il  giorno nove del mese
successivo a quello cui si riferiscono i dati.";
   bb) l'articolo 19, comma 3, e' sostituito dal seguente:
    "19.3  Nel  caso  di  impianti  di  distribuzione interconnessi o
porzioni  di  impianto  gestiti  da piu' imprese di distribuzione, la
trasmissione  di  cui  al  precedente comma 19.2, fatti salvi accordi
diversi  tra  le imprese di distribuzione, e' effettuata dall'impresa
di  distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna
e,  nel  caso  che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale,
dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti
di  riconsegna. A tal fine, le imprese di distribuzione che non hanno
l'obbligo  di  effettuare la comunicazione di cui sopra nei confronti
dell'impresa  di  trasporto,  comunicano all'impresa di distribuzione
che  effettua  la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto
entro  il  quarto  giorno  lavorativo  e comunque non oltre il giorno
sette  del  mese successivo a quello cui si riferiscono i dati di cui
al  comma  19.2 per i punti di riconsegna appartenenti all'impianto o
alla porzione di impianto gestita.";
   cc) all'articolo   20,   comma  1,  lettera  b) le  parole  "delle
informazioni di cui all'articolo 10, all'articolo 13, comma 8 lettera
d) e  all'articolo  14,  comma  6,  lettera d)" sono sostituite dalle
seguenti" dalle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14";
   dd) l'articolo 20, comma 2, viene sostituito dal seguente comma:
    "20.2  Qualora  l'impresa  di  distribuzione entri in possesso di
nuovi  dati  relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello
di  competenza,  l'impresa medesima procede alla rideterminazione dei
dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo
criteri  trasparenti  e  resi  pubblici, comunicandoli all'impresa di
trasporto   nell'ambito  della  finestra  temporale  al  cui  interno
l'impresa  di  trasporto  stessa  considera  come ancora provvisori i
bilanci  della  rete di trasporto. L'individuazione di detta finestra
temporale  e  il  trattamento  di  eventuali  conguagli  derivanti da
differenze  di  allocazione  e/o  misura afferenti mesi precedenti la
stessa,  saranno  oggetto  di  successivi  accordi  tra  le parti, da
concordare  nell'ambito  del  Comitato  di consultazione istituito ai
sensi della deliberazione 15 marzo 2006, n. 53/06.";
   ee) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
    "21.1   Per   ogni   anno  solare  le  imprese  di  distribuzione
registrano, per singolo impianto gestito, i volumi di gas naturale:
     a) immessi  presso  i punti di consegna, opportunamente corretti
per riportarli alle condizioni standard, con esclusione dei volumi di
cui alla lettera seguente;
     b) eventuali    volumi   immessi   dalle   stesse   imprese   di
distribuzione  per  uso  proprio, direttamente acquistati ai punti di
consegna;
     c) fatturati  agli  utenti  con  data di emissione delle fatture
nell'anno solare di riferimento.
   21.2  I  dati  di  cui al precedente comma 21.1 relativi a ciascun
anno   solare   sono   comunicati   all'Autorita'   dall'impresa   di
distribuzione  entro  il  31  marzo  dell'anno successivo a quello di
riferimento.
   21.3 Nel caso in cui, per un impianto, lo scostamento tra i volumi
di  cui alle lettere a) e c) del comma 21.1 sia superiore di oltre il
dieci  per  cento,  con arrotondamento al primo decimale, rispetto ai
volumi  di  gas  cui  alla  lettera  a) del  comma 21.1, l'impresa di
distribuzione fornisce all'Autorita', entro la data indicata al comma
21.2, le motivazioni di tale scostamento.";
   ff) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente comma:
    "22.2 Sino a nuova diversa disposizione dell'Autorita', rimangono
in  vigore,  anche  in seguito all'adozione del codice di rete di cui
all'articolo 3, comma 1, i criteri di cui agli articoli 16 e 17 della
deliberazione  n. 237/00, in relazione al potere calorifico superiore
e  al coefficiente di adeguamento "M" relativo alla quota altimetrica
e alla zona climatica.";
   gg) l'articolo 23, comma 1, e' sostituito dal seguente comma:
    "23.1  Sono  a  carico  dell'impresa  di  distribuzione gli oneri
relativi  agli adempimenti di metrologia legale relativi all'impianto
di misura.";
   hh) l'articolo 24, comma 4, e' sostituito dal seguente:
    "24.4  L'impresa  di  distribuzione emette fattura agli utenti su
base mensile. La trasmissione delle fatture agli utenti e' effettuata
con  anticipo  via  fax  o  posta  elettronica  o  mediante  supporto
informatico e conferma per lettera.";
   ii) all'articolo  24,  comma 5, le parole "dalla data di emissione
delle stesse" sono sostituite dalle seguenti" dalla data di fine mese
di emissione della fattura";
   jj) l'articolo 24, comma 6, e' sostituito dal seguente:
    "24.6 Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di
distribuzione puo' applicare sulla stessa un'indennita' di mora sugli
importi  fatturati  e non pagati entro i termini di cui al precedente
comma  24.5,  applicando interessi per ogni giorno di ritardo pari al
tasso  Euribor  a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di
ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, considerando per il
mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso.";
   kk) all'articolo 24 e' aggiunto il seguente comma:
    "24.8 Sino alla fine del periodo di cui all'articolo 30, comma 8,
la  fatturazione  da parte dell'impresa di distribuzione, in deroga a
quanto  previsto  al  comma  24.1,  potra'  anche avvenire in base ad
accordi   con  ciascun  utente  che  prevedano  acconti  periodici  e
successivi conguagli.
   ll) l'articolo 26, comma 1, e' sostituito dal seguente:
   "26.1  L'impresa  di  distribuzione  puo' richiedere all'utente il
rilascio  di  una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni
derivanti  dal  servizio  di distribuzione, purche' l'importo non sia
superiore  ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto di
distribuzione di gas.";
   mm) l'articolo 26, comma 2, e' sostituito dal seguente comma:
    "26.2  L'utente  e'  tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni
lavorativi  dalla  ricezione della richiesta, la garanzia finanziaria
sino  all'importo  di  sottoscrizione  nel  caso  in cui l'impresa di
distribuzione   vi   attinga   per   rivalersi   dell'importo  dovuto
dall'utente stesso, nei casi di cui all'articolo 24, comma 7.";
   nn) l'articolo  27,  comma  1, le parole" le parti ricorrono" sono
sostituite dalle parole
    "le parti possono ricorrere";
   oo) l'articolo 29, comma 2, e' sostituito dal seguente comma:
    "29.2  Sino  all'entrata  in vigore delle modifiche del codice di
rete  di  cui  al  comma 29.1, l'impresa di distribuzione soddisfa le
richieste  di  accesso  di cui all'articolo 14, consentendo l'accesso
con  decorrenza  dal  primo  giorno  del mese successivo a quello nel
quale  e'  pervenuta  la  richiesta medesima o, qualora espressamente
richiesto   dall'utente,   dal  primo  giorno  degli  ulteriori  mesi
successivi.  A  tal  fine,  la richiesta di accesso deve contenere la
data  dalla  quale  il  servizio  decorre  e pervenire all'impresa di
distribuzione entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente
a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura.";
   pp) l'articolo 29, comma 3, e' sostituito dal seguente comma:
    "29.3  A  seguito dell'approvazione delle modifiche del codice di
rete  di cui al comma 29.1, l'Autorita' definisce i termini temporali
per  la  presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di
cui  all'articolo 14 e per la decorrenza della sostituzione di cui al
medesimo articolo.";
   qq) l'articolo 30 e' stato abrogato.
   rr) l'articolo   31   "Disposizioni   transitorie  in  materia  di
allocazione  dei  quantitativi  di  gas  tra  gli utenti dei punti di
riconsegna condivisi del sistema di trasporto" e' rinumerato articolo
30
   ss) all'articolo  30,  comma 8, le parole "anno termico 2005-2006"
sono sostituite dalle parole "anno termico 2006-2007";
   tt) l'articolo   32  "Disposizioni  finali"  e'  stato  rinumerato
articolo 31;
   uu) l'Allegato A e' sostituito dal seguente Allegato A:

   Allegato A

   SEZIONE 1. INFORMAZIONE
   CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO
   1.1. Premessa
   1.2. Norme di legge nazionali 1.3. Norme comunitarie
   1.4. Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

   CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE
   2.1. Premessa
   2.2. Informazioni relative agli impianti di distribuzione gestiti
   2.3.   Principali   attivita'   di  gestione  di  un  impianto  di
distribuzione e loro descrizione

   CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
   3.1. Servizio principale
   3.2. Prestazioni accessorie
   3.3. Prestazioni opzionali

   CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO
   4.1.  Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio
d'informazioni
   4.1.1.  Sistemi  predisposti  dall'impresa di distribuzione per lo
scambio di informazioni
   4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
   4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi
   4.2.  Metodologia  usata  dall'impresa  di  distribuzione  per  la
definizione dei codici identificativi dei punti di riconsegna
   4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione
   4.4. Definizione e pubblicazione di profili di prelievo relativi a
categorie d'uso del gas
   4.5.  Obblighi informativi a carico degli utenti e dell'impresa di
distribuzione
   4.6.   Utenti  operanti  su  porzioni  dello  stesso  impianto  di
distribuzione o su impianti di distribuzione interconnessi

   SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

   CAPITOLO  5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS
   5.1. Richiesta di accesso
   5.1.1. Richiesta di accesso a punti di riconsegna
   5.2. Procedure di accesso
   5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura
   5.2.2.  Procedura  di  accesso per sostituzione nella fornitura al
cliente finale

   CAPITOLO  6.  REALIZZAZIONE  DI  ALLACCIAMENTI  PER NUOVI PUNTI DI
RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
   6.1. Premessa
   6.2.   Gestione   delle   richieste   di  realizzazione  di  nuovi
allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti
   6.3.  Criteri  tecnico  economici  per  la  realizzazione di nuovi
allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti

   CAPITOLO 7. GARANZIE FINANZIARIE
   7.1. Richiesta della garanzia finanziaria
   7.2. Importo della garanzia finanziaria
   7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria
   SEZIONE 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

   CAPITOLO 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
   8.1. Gestione delle richieste di prestazione
   8.1.1. Verifica dell'ammissibilita' della richiesta
   8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento
   8.1.3. Eventuale verifica tecnica della fattibilita'
   8.1.4. Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito
   8.2. Modalita' operative di erogazione delle prestazioni
   8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e
n. 168/04
   8.2.2.  Disattivazione  della  fornitura  su richiesta del cliente
finale
   8.2.2.1.  Casi  di  impossibilita'  ad  effettuare  la  chiusura o
rimozione del contatore
   8.2.3.  Sospensione  o  interruzione della fornitura, su richiesta
dell'utente, per morosita' del cliente finale
   8.2.3.1.  Chiusura  del  punto di riconsegna per sospensione della
fornitura per morosita' del cliente finale
   8.2.3.2  Interruzione  dell'alimentazione  del punto di riconsegna
per morosita' del cliente finale
   8.2.3.3 Cessazione amministrativa
   8.2.4.  Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per
morosita'
   8.2.5. Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'utente
a  seguito  di  sospensione  per  cause  dipendenti dall'impianto del
cliente finale
   8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali
   8.2.7.  Attivazione  di  servizi  sostitutivi di alimentazione nei
casi  di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo
17, comma 1, della deliberazione n. 138/04
   8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso
di  mancata  consegna  del  gas  al punto di riconsegna della rete di
trasporto
   8.2.9.   Manutenzione   periodica   e   verifica  metrologica  dei
correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00
   8.2.10.   Sopralluoghi   tecnici,  su  richiesta  dell'utente,  al
contatore/gruppo di misura per accertamento di eventuali manomissioni

   CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO
   9.1. Premessa
   9.2.  Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas
tra  gli  utenti  dei  punti  di  riconsegna condivisi del sistema di
trasporto
   9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'allocazione da parte
dell'impresa di distribuzione
   9.2.2.    Trasmissione   dei   dati   funzionali   all'allocazione
all'impresa di trasporto
   9.3.  Verifica  del massimo prelievo orario contrattuale per punti
di  riconsegna  con  prelievi  annui  superiori  a  50.000 metri cubi
standard

   SEZIONE 4. MISURA DEL GAS NATURALE

   CAPITOLO  10.  REALIZZAZIONE,  MANUTENZIONE  E  DISMISSIONE  DEGLI
IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA
   10.1. Premessa
   10.2.  Realizzazione,  modifica  e  dismissione  degli impianti di
regolazione e misura presso i punti di consegna
   10.3.  Gestione  degli  impianti  di regolazione e misura presso i
punti di consegna
   10.4.  Realizzazione,  modifica  e  dismissione  degli impianti di
regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna
   10.5.  Gestione  degli impianti di regolazione ed eventuale misura
posti a valle dei punti di consegna

   CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS
   11.1. Premessa
   11.2.  Misura  del  gas  al  punto  di  consegna  dell'impianto di
distribuzione
   11.3.  Misura  del  gas  al  punto  di riconsegna dell'impianto di
distribuzione
   11.3.1. Modalita' di misura del gas riconsegnato
   11.3.2. Criteri di controllo dei dati lettura
   11.3.3. Funzionalita' dei gruppi di misura

   SEZIONE 5. AMMINISTRAZIONE

   CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
   12.1. Premessa
   12.2. Tipologie di fattura
   12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione
   12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione
   12.3.2. Altre tipologie di fattura
   12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture
   12.4.1. Termini di emissione delle fatture
   12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture
   12.4.3. Modalita' di trasmissione delle fatture
   12.4.4. Pagamento delle fatture
   12.4.5. Termine di pagamento
   12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

   CAPITOLO 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI
   13.1. Limitazioni di responsabilita'
   13.2. Risoluzione anticipata del contratto
   13.2.1. Clausola risolutiva espressa
   13.2.2. Diffida ad adempiere
   13.2.3. Risoluzione per inadempimento dell'utente
   13.3. Forza maggiore
   13.3.1. Definizione
   13.3.2. Effetti
   13.3.3. Notificazione della causa di forza maggiore

   CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
   14.1. Competenze dell'Autorita'
   14.2. Disposizioni transitorie
   14.2.1. Esame preventivo
   14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
   14.2.3. Perizia contrattuale
   14.2.4. Applicazione

   ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

   SEZIONE 6. QUALITA' DEL SERVIZIO
   CAPITOLO 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO
   15.1. Qualita' commerciale del servizio

   CAPITOLO 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
   16.1. Sicurezza e continuita' del servizio

   CAPITOLO 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA
A GAS
   17.1. Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

   CAPITOLO 18. QUALITA' DEL GAS
   18.1. Qualita' del gas

   SEZIONE 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

   CAPITOLO   19.   INTERVENTI   PER  LA  PROMOZIONE  DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA
   19.1. Interventi per la promozione dell' efficienza energetica

   SEZIONE 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

   CAPITOLO 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
   20.1. Aggiornamento del codice di rete