ALLEGATO 1 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2004, N. 138/04 a) all'articolo 1, comma 1, e' eliminata la seguente definizione: "impegno giornaliero" e' la quantita' massima di gas prelevabile su base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno; b) all'articolo 1 la definizione di "impianto di distribuzione" e' sostituita dalla seguente definizione: "impianto di distribuzione" e' una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione, l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; c) all'articolo 1 la definizione di "interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" e' sostituita dalla seguente definizione: "interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" e' l'operazione di intercettazione temporanea del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione o sull'impianto di derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna; d) all'articolo 1 la definizione di "punto di consegna dell'impianto di distribuzione" e' sostituita dalla seguente definizione: "punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna", e' il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto; e) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni: "massimo prelievo orario contrattuale" e' il valore della portata massima corrispondente al dato di potenzialita' massima richiesta dal cliente finale, o in assenza di questa alla portata massima del gruppo di misura installato; "punto di riconsegna della rete di trasporto" e' il punto fisico delle reti o dell'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'utente del servizio di trasporto e la misurazione del gas; "rilevanza del cliente finale ai fini della continuita' del servizio" e' la condizione dei clienti finali nelle seguenti tipologie: ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e asili e altre strutture pubbliche e/o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza e/o servizio pubblico o particolari attivita' per le quali non e' possibile interrompere la fornitura, in relazione allo specifico ciclo produttivo; f) l'articolo 3, comma 4, e' sostituito dal seguente comma: 3.4 L'Autorita', con il medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con cadenza di norma annuale: - gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a); - gli aggiornamenti dei codici di rete predisposti dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera b). g) la lettera d) dell'articolo 4, comma 1, e' sostituito dal seguente: 4.1 lettera d) L'elenco dei punti di consegna gestiti dall'impresa di distribuzione, con i relativi codici identificativi, per ciascun impianto di cui alla lettera a); h) la lettera e) dell'articolo 4, comma 1, e' sostituito dal seguente: 4.1 lettera e) Specifiche di pressione gas ai punti di consegna fisici dell'impianto di distribuzione; i) all'articolo 4, comma 2, le parole "ai soggetti interessati", sono sostituite dalle parole "agli utenti interessati"; j) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 5.1 Ogni punto di riconsegna appartenente ad un impianto di distribuzione o porzione di impianto gestito dall'impresa di distribuzione e' identificato da un codice numerico univoco su base nazionale ("xxxxnnnnnnnnnn"), cosa composto: - le prime 4 cifre (xxxx) corrispondono al codice dell'impresa di distribuzione che provvede alla sua codifica, ("codice esercente" assegnato dall'Autorita' a ciascuna impresa di distribuzione); - le successive 10 cifre (nnnnnnnnnn) corrispondono ad un codice numerico, univoco nell'ambito dell'Impresa di distribuzione che lo codifica. Una volta assegnato, tale codice identificativo non cambia piu' nel tempo anche nel caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altra impresa di distribuzione. 5.2 Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del codice di rete tipo della distribuzione, l'impresa di distribuzione comunica agli utenti i codici identificativi attribuiti ai punti di riconsegna con riferimento alla situazione di tutti i punti di riconsegna riforniti dagli utenti stessi. Nella comunicazione a ciascun utente, il codice identificativo di ogni punto di riconsegna sara' corredato delle informazioni necessarie e sufficienti ad individuarli univocamente. 5.3 L'impresa di distribuzione, una volta attribuito il codice identificativo del punto di riconsegna, lo rende disponibile all'utente che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura. 5.4 Effettuata la comunicazione di cui al comma 5.2, il codice identificativo del punto di riconsegna costituira' l'elemento univoco per l'individuazione del punto stesso ai fini delle richieste di prestazioni che lo interessano. 5.5 Il codice identificativo del punto di riconsegna, una volta reso disponibile dall'impresa di distribuzione all'utente, e il codice del punto di consegna che alimenta l'impianto di distribuzione cui appartiene il punto di riconsegna, dovranno essere comunicati dall'esercente l'attivita' di vendita al cliente finale, anche mediante il loro inserimento su tutte le fatture commerciali. A tale fine gli esercenti l'attivita' di vendita dovranno garantire, entro 16 mesi dall'entrata in vigore del codice tipo della distribuzione, l'emissione della prima fattura contente i codici di cui sopra nei confronti di tutti propri clienti finali. k) la lettera a) dell'articolo 6, comma 1, e' sostituito dal seguente: 6.1 lettera a) Il piano annuale degli interventi di sviluppo dell'impianto, concordati con l'ente concedente, con particolare evidenza delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di estensione e di potenziamento; l) la lettera b) dell'articolo 6, comma 1, e' abrogata; m) la lettera c) dell'articolo 6, comma 1, viene rinominata lettera b) con il seguente contenuto: 6.1 lettera b) il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio su uno o piu' punti di riconsegna, con l'identificazione della tipologia dell'intervento, della sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati. Il piano si riferisce ai soli interventi programmabili autonomamente dall'impresa di distribuzione e che comportano sospensioni del servizio di distribuzione superiori a 16 ore. Le sospensioni dell'erogazione del servizio, su uno o piu' punti di riconsegna, con durata inferiore a 16 ore o che dovessero derivare da interventi svolti a seguito di richieste di clienti finali o di utenti del servizio di distribuzione per i quali la deliberazione n. 168/04 prevede tempi massimi di esecuzione, non saranno riportate nel piano mensile, ferme restando le modalita' di preavviso previste dalla medesima deliberazione; n) l'articolo 6, comma 3, e' sostituito dal seguente comma: 6.3 La pubblicazione del piano annuale e' effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno ed aggiornata annualmente; o) l'articolo 6, comma 4, e' sostituito dal seguente comma: 6.4 La pubblicazione del piano mensile e' effettuata entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a decorrere dal terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui all'articolo 3; p) all'articolo 6 vengono aggiunti i seguenti commi: 6.5 L'impresa di distribuzione puo' modificare il contenuto del piano mensile pubblicato riprogrammando gli interventi entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2. A partire da tale data, i tempi e le modalita' degli interventi descritti assumono per l'impresa di distribuzione valore vincolante. 6.6 Nel caso in cui il piano mensile pubblicato non venga rispettato nei tempi e nelle modalita' descritte per cause imputabili all'impresa di distribuzione con esclusione di cause di forza maggiore o cause imputabili a terzi, l'impresa di distribuzione e' tenuta a risarcire eventuali costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato prelievo e previa esibizione di idonea documentazione. q) l'articolo 8, comma 1, e' sostituito dal seguente comma: 8.1 L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorita', relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, l'elenco di tutti i punti di riconsegna, corredato dai dati e delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 10. r) l'articolo 9, commi 1 e 2, vengono sostituiti dai seguenti: 9.1 Ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna, l'utente, oltre ai propri dati identificativi, comunica all'impresa di distribuzione, per singolo punto di consegna: a) i dati identificativi dei soggetti esercenti l'attivita' di vendita dai quali lo stesso e' fornito; b) nel caso di piu' esercenti l'attivita' di vendita di cui alla lettera a) presenti presso lo stesso punto di consegna, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas naturale tra tali esercenti. 9.2 L'utente comunica all'impresa di distribuzione, nei tempi previsti dall'articolo 17, comma 7 e dall'articolo 14, comma 12, eventuali variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma 9.1 e all'articolo 13, comma 3, punti 1, 3 e 4, ivi compresa la cessazione della disponibilita' di gas naturale."; s) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 10.1 L'impresa di distribuzione rende noto all'impresa di trasporto, anche mediante sistemi informativi: a) le informazioni di cui agli articoli 9 e 13, comma 3, punti 1.I, 1.III, 3 e 4, ricevute dall'utente sia nel caso di accesso per attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione sia nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna. b) i dati identificativi del soggetto da cui la stessa acquista eventuali quantitativi di gas da immettere a proprio titolo nell'impianto di distribuzione e, nel caso di piu' soggetti, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas; c) l'indicazione del punto di consegna, o del punto di riconsegna del sistema di trasporto ad esso correlato, in cui il quantitativo di gas di cui alla lettera b) e' reso disponibile; nonche' d) le eventuali variazioni delle informazioni di cui alle precedenti lettere b) e c). 10.2 Le informazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione. 10.3 Gli esercenti l'attivita' di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtu' di contratti conclusi con altri esercenti l'attivita' di vendita, comunicano all'impresa di trasporto, per punto di riconsegna del sistema di trasporto: a) i dati identificativi dei soggetti a cui forniscono il gas naturale; b) i dati identificativi dei soggetti da cui sono riforniti di gas naturale e, nel caso di piu' soggetti, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas. 10.4 I soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente all'impresa di trasporto eventuali modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma 10.3. 10.5 Gli esercenti l'attivita' di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento si registrano, ai fini delle procedure di cui all'articolo 20, inviando i propri dati identificativi all'impresa di trasporto. Gli esercenti l'attivita' di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si registrano contestualmente."; t) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 13.1 L'accesso al servizio di distribuzione nel caso di attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione e' disciplinato dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal Titolo II della deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni . 13.2 L'utente che intende richiedere l'accesso ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione ai fini della vendita diretta o indiretta del gas al cliente finale dovra' avere la disponibilita', alla data di attivazione del servizio, di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso. 13.3 In occasione della richiesta di accesso, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in materia di attivita' di accertamento degli impianti di utenza gas ai fini dell'attivazione della fornitura, l'utente richiedente deve fornire: a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni: a1) codice identificativo del punto di riconsegna; a2) matricola del contatore, ove quest'ultimo sia installato; a3) ubicazione del punto di riconsegna, ove il contatore non sia installato; a4) dati identificativi del cliente finale associato a tale punto e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, quale ad esempio la gestione calore, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio; a5) dati necessari per l'identificazione del suo profilo di prelievo ai sensi degli articoli 7 e 28 e, fino all'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorita' di cui all'articolo 7, comma 1, la tipologia di prelievo del punto di riconsegna secondo la quale l'impresa di trasporto effettua la profilazione giornaliera dei dati di prelievo mensili, per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 30, comma 7, lettera a); a6) prelievo annuo previsto; a7) potenzialita' massima richiesta dal cliente finale; a8) potenzialita' totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc; a9) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuita' del servizio. Sino alla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'utente richiedente non dovra' fornire l'indicazione del dato di cui alla precedente lettera a1). Nel caso in cui la richiesta di accesso per attivazione costituisca prima richiesta di accesso ad un qualsiasi impianto gestito dall'impresa di distribuzione, l'impresa di distribuzione deve ricevere, la seguente documentazione: 1. i dati identificativi dell'utente richiedente: I. ragione sociale; II. sede legale; III. partita I.V.A. e codice fiscale; IV. l'indirizzo di recapito delle fatture; V. il recapito telefonico, l'indirizzo della sede operativa e i nominativi di riferimento; VI. domicilio eletto ai fini del contratto. 2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui venga indicata la categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 nonche', nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale a clienti finali, la dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 giugno 2002; nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, l'indicazione relativa all'uso del gas naturale; 3. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di disporre, direttamente ovvero in virtu' di contratti con esercenti l'attivita' di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto; 4. nel caso in cui i contratti di cui al punto precedente siano stati conclusi con una pluralita' di esercenti, l'indicazione delle regole di ripartizione della disponibilita' di gas tra tali esercenti, convenute tra i medesimi, in accordo a quanto previsto nel codice di rete dell'impresa di trasporto ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna; 5. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza, nel caso in cui la documentazione attestante i dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto all'accesso o da altro soggetto munito di procura speciale. Per richieste riguardanti punti di riconsegna non appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha gia' accesso, l'impresa di distribuzione deve ricevere anche la documentazione di cui ai punti 3 e 4. La richiesta di accesso potra' essere inoltrata trascorsi 6 giorni dalla trasmissione della documentazione. 13.4 L'impresa di distribuzione segnala all'utente la presenza di errori materiali o l'eventuale incompletezza delle informazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), e dei dati di cui alla lettera a) del comma 13.3 entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o l'eventuale completamento delle informazioni e dei dati. 13.5 Una volta accertato che la richiesta sia completa e corretta degli elementi di cui al comma 13.3 o 13.4, l'impresa di distribuzione consente l'accesso presso i punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi entro i tempi per l'attivazione di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni. 13.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione, l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno: - il dato di cui al comma 13.3, lettera al), a partire dalla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2; - i dati di cui al comma 13.3, lettere a2) e a3) e la tipologia di profilo di prelievo corrispondente ai dati di cui alla lettera a5) del comma 13.3, forniti dall'utente; - il massimo prelievo orario contrattuale; - il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna; - la lettura di avvio del servizio di distribuzione; - la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione; - la presenza di un convertitore dei volumi; - la classe del contatore e l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi. Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 13.7. 13.7 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), indicati al comma 13.3, l'utente dovra' comunicarne la variazione ripresentando, ove necessario, il documento che le contiene entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione o dalla data in cui l'utente stesso ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovra' comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8), a9) del medesimo comma. 13.8 L'impresa di distribuzione, nel caso di richieste di accesso o di incremento del massimo prelievo orario contrattuale conseguente ad una modifica della potenzialita' massima richiesta dall'impianto del cliente finale, verifica la compatibilita' della richiesta con la capacita' di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico. Qualora detta verifica dia esito negativo, entro i tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04 in tema di preventivazione, l'impresa di distribuzione comunica al richiedente l'impossibilita' di dar seguito alla richiesta indicando, se esistono soluzioni tecniche per quanto di sua competenza, la possibilita' di richiedere un preventivo per modificare l'impianto di distribuzione. Nel caso in cui non venga indicata tale possibilita', il rifiuto di accesso deve essere comunicato con atto scritto e motivato, trovando applicazione quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00."; u) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 14.1 L'accesso per sostituzione nella fornitura, richiesto da un utente che intende avviare una nuova fornitura presso punti di riconsegna forniti, sino alla data di sostituzione, da altri utenti, e' disciplinato dal presente articolo. La sostituzione avviene a parita' di condizioni caratterizzanti i punti di riconsegna, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), e non comporta la disattivazione dei punti stessi. 14.2 L'utente che intende richiedere l'accesso ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione dovra', alla data della richiesta stessa: - essere titolare di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso, qualora l'accesso venga richiesto ai fini della vendita diretta o indiretta del gas; - avere la disponibilita' della documentazione che attesti la comunicazione all'utente uscente del recesso dal rapporto contrattuale tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e quest'ultimo. La richiesta di accesso deve essere presentata una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto di ripensamento, qualora applicabile, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione n.126/04. 14.3 In occasione della prima richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali, l'utente richiedente fa pervenire all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal successivo articolo 29, un'apposita richiesta che contenga i documenti di cui ai punti: 1), 2), 3), 4), 5) dell'articolo 13, comma 3, e l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto di riconsegna, delle informazioni di cui alle lettere al) e a2) dell'articolo 13, comma 3, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre. 14.4 Le richieste di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali presso uno o piu' punti di riconsegna appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha gia' accesso in relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui alle lettere al), a2), dell'articolo 13, comma 3, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre. Per richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna non appartenenti all'impianto di distribuzione cui l'utente ha accesso in relazione a precedenti richieste, deve essere prodotta anche la documentazione di cui ai punti 3) e 4) dell'articolo 13, comma 3. 14.5 Sino alla decorrenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 5, l'utente richiedente, qualora non disponga dell'indicazione del dato di cui alla lettera al) dell'articolo 13, comma 3, potra' in alternativa fornire almeno i dati di cui alle lettere a3) e a4) dell'articolo 13, comma 3. 14.6 L'impresa di distribuzione segnala all'utente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 29, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui al medesimo articolo. 14.7 Le richieste errate o incomplete che non vengano corrette o completate entro i termini indicati al punto precedente non sono rese esecutive alla data richiesta. 14.8 L'utente che ha presentato la richiesta contenente gli elementi di cui al comma 14.3 o al comma 14.4, e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 29, a decorrere dalla data indicata nella medesima richiesta si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta. 14.9 Entro 13 (tredici) giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 29, l'impresa di distribuzione notifica all'utente subentrante nonche' all'utente al quale esso si sostituisce, l'elenco dei punti di riconsegna oggetto della sostituzione nella fornitura, cosi' come identificati nella richiesta di accesso, e la data dalla quale la sostituzione ha effetto. 14.10 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente subentrante i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno: - i dati di cui all'articolo 13, comma 3, lettere al), a2), a3), a4), a5) e a9); - il prelievo annuo; - il massimo prelievo orario contrattuale; - il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna; - il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione; - la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata); - la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione; - la presenza di un convertitore dei volumi; - l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi. Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 14.12. 14.11 L'impresa di distribuzione comunica all'utente uscente, entro 15 (giorni) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata). 14.12 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, comma 3, l'utente dovra' comunicarne la variazione ripresentando, ove necessario, il documento che le contiene entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione o dalla data in cui ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovra' comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8) e a9) del medesimo comma. 14.13 L'utente uscente comunica tempestivamente agli esercenti l'attivita' di vendita che lo forniscono interessati dalla sostituzione, le informazioni necessarie ai medesimi esercenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 10, comma 4."; v) all'articolo 15, comma 1, le parole "terzo giorno lavorativo" sono sostituite dalle parole "quinto giorno lavorativo"; w) l'articolo 15, comma 2, e' sostituito dal seguente: "15.2 L'impresa di distribuzione ricondurra' la lettura, rilevata ai sensi del comma 15.1, al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando i profili di prelievo, assumendo convenzionalmente il dato cosi' ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura."; x) all'articolo 15, comma 3, e' eliminato; y) all'articolo 17, comma 2, le parole "piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle parole "piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)"; z) l'articolo 18 "Determinazione delle penali per il servizio di distribuzione" e' sostituito dal seguente "Verifica del massimo prelievo orario"; 18.1 Il massimo prelievo orario contrattuale associato al punto di riconsegna rimane invariato sino alla cessazione del servizio di distribuzione o sino alla sua variazione, richiesta dall'utente ed accettata dall'impresa di distribuzione. 18.2 Per punti di riconsegna con prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard, prelievi non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato e/o con i dati forniti dall'utente all'atto della richiesta di accesso, valutati dall'impresa di distribuzione in un lasso di tempo sufficientemente ampio al fine di non penalizzare fenomeni di avviamento o meramente temporanei, danno diritto all'impresa di distribuzione, previa comunicazione all'utente interessato, di effettuare verifiche sulle condizioni di prelievo del gas. 18.3 L'utente, debitamente avvisato, ha la facolta' di presenziare alle operazioni di verifica. 18.4 Qualora l'impresa di distribuzione rilevi, in seguito alle verifiche di cui sopra, la presenza di uno o piu' prelievi eccedenti, per un valore maggiore del 10% del valore del massimo prelievo orario contrattuale o non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato, puo', al fine di ottemperare agli obblighi di servizio pubblico a cui la stessa e' assoggettata e per consentire la corretta determinazione del volume di gas prelevato, eseguire gli interventi tecnici ritenuti necessari per evitare ulteriori condizioni anomale di prelievo e la conseguente non corretta rilevazione del gas prelevato da parte degli strumenti di misura installati presso il punto di riconsegna (ad esempio: mediante inserimento di una valvola limitatrice, sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura). 18.5 In relazione all'esito positivo della verifica eseguita, l'impresa di distribuzione addebitera' all'utente, con le modalita' di fatturazione riportate nel proprio codice di rete, i costi degli interventi eseguiti e il costo della verifica stessa. L'impresa di distribuzione e' tenuta a fornire all'utente idonea documentazione tecnica attestante le risultanze della verifica. 18.6 Nel caso di sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura, l'impresa di distribuzione provvedera', una volta eseguito l'intervento, ad aggiornare il valore del massimo prelievo orario contrattuale. 18.7 Ai fini delle verifiche, per i punti di riconsegna provvisti di apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei valori di prelievo orario, i valori stessi sono determinati dagli apparecchi medesimi. 18.8 Per i punti di riconsegna privi di tali apparecchiature, i valori del massimo prelievo orario sono determinati con prove in campo utilizzando la seguente formula: prelievo nel periodo di prova x 3.600 x Z N secondi della prova dove Z assume: - per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume, il valore del coefficiente K di correzione dei volumi associato al punto di riconsegna, ove applicato, o il valore del coefficiente M della localita', negli altri casi, in accordo ai criteri della deliberazione n. 237/00; - punti di riconsegna dotati di correttore di volume, il valore uguale a 1 (essendo il prelievo nel periodo di prova gia' rilevato mediante il dispositivo di correzione dei volumi). aa) l'articolo 19, comma 2, e' sostituito dal seguente: "19.2 L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto e agli utenti i dati di cui al comma 19.1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati."; bb) l'articolo 19, comma 3, e' sostituito dal seguente: "19.3 Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da piu' imprese di distribuzione, la trasmissione di cui al precedente comma 19.2, fatti salvi accordi diversi tra le imprese di distribuzione, e' effettuata dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna. A tal fine, le imprese di distribuzione che non hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra nei confronti dell'impresa di trasporto, comunicano all'impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto entro il quarto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno sette del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati di cui al comma 19.2 per i punti di riconsegna appartenenti all'impianto o alla porzione di impianto gestita."; cc) all'articolo 20, comma 1, lettera b) le parole "delle informazioni di cui all'articolo 10, all'articolo 13, comma 8 lettera d) e all'articolo 14, comma 6, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti" dalle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14"; dd) l'articolo 20, comma 2, viene sostituito dal seguente comma: "20.2 Qualora l'impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza, l'impresa medesima procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto. L'individuazione di detta finestra temporale e il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa, saranno oggetto di successivi accordi tra le parti, da concordare nell'ambito del Comitato di consultazione istituito ai sensi della deliberazione 15 marzo 2006, n. 53/06."; ee) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: "21.1 Per ogni anno solare le imprese di distribuzione registrano, per singolo impianto gestito, i volumi di gas naturale: a) immessi presso i punti di consegna, opportunamente corretti per riportarli alle condizioni standard, con esclusione dei volumi di cui alla lettera seguente; b) eventuali volumi immessi dalle stesse imprese di distribuzione per uso proprio, direttamente acquistati ai punti di consegna; c) fatturati agli utenti con data di emissione delle fatture nell'anno solare di riferimento. 21.2 I dati di cui al precedente comma 21.1 relativi a ciascun anno solare sono comunicati all'Autorita' dall'impresa di distribuzione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. 21.3 Nel caso in cui, per un impianto, lo scostamento tra i volumi di cui alle lettere a) e c) del comma 21.1 sia superiore di oltre il dieci per cento, con arrotondamento al primo decimale, rispetto ai volumi di gas cui alla lettera a) del comma 21.1, l'impresa di distribuzione fornisce all'Autorita', entro la data indicata al comma 21.2, le motivazioni di tale scostamento."; ff) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente comma: "22.2 Sino a nuova diversa disposizione dell'Autorita', rimangono in vigore, anche in seguito all'adozione del codice di rete di cui all'articolo 3, comma 1, i criteri di cui agli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, in relazione al potere calorifico superiore e al coefficiente di adeguamento "M" relativo alla quota altimetrica e alla zona climatica."; gg) l'articolo 23, comma 1, e' sostituito dal seguente comma: "23.1 Sono a carico dell'impresa di distribuzione gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale relativi all'impianto di misura."; hh) l'articolo 24, comma 4, e' sostituito dal seguente: "24.4 L'impresa di distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile. La trasmissione delle fatture agli utenti e' effettuata con anticipo via fax o posta elettronica o mediante supporto informatico e conferma per lettera."; ii) all'articolo 24, comma 5, le parole "dalla data di emissione delle stesse" sono sostituite dalle seguenti" dalla data di fine mese di emissione della fattura"; jj) l'articolo 24, comma 6, e' sostituito dal seguente: "24.6 Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione puo' applicare sulla stessa un'indennita' di mora sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente comma 24.5, applicando interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso."; kk) all'articolo 24 e' aggiunto il seguente comma: "24.8 Sino alla fine del periodo di cui all'articolo 30, comma 8, la fatturazione da parte dell'impresa di distribuzione, in deroga a quanto previsto al comma 24.1, potra' anche avvenire in base ad accordi con ciascun utente che prevedano acconti periodici e successivi conguagli. ll) l'articolo 26, comma 1, e' sostituito dal seguente: "26.1 L'impresa di distribuzione puo' richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, purche' l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto di distribuzione di gas."; mm) l'articolo 26, comma 2, e' sostituito dal seguente comma: "26.2 L'utente e' tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, la garanzia finanziaria sino all'importo di sottoscrizione nel caso in cui l'impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell'importo dovuto dall'utente stesso, nei casi di cui all'articolo 24, comma 7."; nn) l'articolo 27, comma 1, le parole" le parti ricorrono" sono sostituite dalle parole "le parti possono ricorrere"; oo) l'articolo 29, comma 2, e' sostituito dal seguente comma: "29.2 Sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all'articolo 14, consentendo l'accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' pervenuta la richiesta medesima o, qualora espressamente richiesto dall'utente, dal primo giorno degli ulteriori mesi successivi. A tal fine, la richiesta di accesso deve contenere la data dalla quale il servizio decorre e pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura."; pp) l'articolo 29, comma 3, e' sostituito dal seguente comma: "29.3 A seguito dell'approvazione delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'Autorita' definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo."; qq) l'articolo 30 e' stato abrogato. rr) l'articolo 31 "Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto" e' rinumerato articolo 30 ss) all'articolo 30, comma 8, le parole "anno termico 2005-2006" sono sostituite dalle parole "anno termico 2006-2007"; tt) l'articolo 32 "Disposizioni finali" e' stato rinumerato articolo 31; uu) l'Allegato A e' sostituito dal seguente Allegato A: Allegato A SEZIONE 1. INFORMAZIONE CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO 1.1. Premessa 1.2. Norme di legge nazionali 1.3. Norme comunitarie 1.4. Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE 2.1. Premessa 2.2. Informazioni relative agli impianti di distribuzione gestiti 2.3. Principali attivita' di gestione di un impianto di distribuzione e loro descrizione CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI 3.1. Servizio principale 3.2. Prestazioni accessorie 3.3. Prestazioni opzionali CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO 4.1. Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni 4.1.1. Sistemi predisposti dall'impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni 4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni 4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi 4.2. Metodologia usata dall'impresa di distribuzione per la definizione dei codici identificativi dei punti di riconsegna 4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione 4.4. Definizione e pubblicazione di profili di prelievo relativi a categorie d'uso del gas 4.5. Obblighi informativi a carico degli utenti e dell'impresa di distribuzione 4.6. Utenti operanti su porzioni dello stesso impianto di distribuzione o su impianti di distribuzione interconnessi SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CAPITOLO 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 5.1. Richiesta di accesso 5.1.1. Richiesta di accesso a punti di riconsegna 5.2. Procedure di accesso 5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura 5.2.2. Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale CAPITOLO 6. REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI 6.1. Premessa 6.2. Gestione delle richieste di realizzazione di nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti 6.3. Criteri tecnico economici per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti CAPITOLO 7. GARANZIE FINANZIARIE 7.1. Richiesta della garanzia finanziaria 7.2. Importo della garanzia finanziaria 7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria SEZIONE 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO CAPITOLO 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 8.1. Gestione delle richieste di prestazione 8.1.1. Verifica dell'ammissibilita' della richiesta 8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento 8.1.3. Eventuale verifica tecnica della fattibilita' 8.1.4. Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito 8.2. Modalita' operative di erogazione delle prestazioni 8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04 8.2.2. Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 8.2.2.1. Casi di impossibilita' ad effettuare la chiusura o rimozione del contatore 8.2.3. Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'utente, per morosita' del cliente finale 8.2.3.1. Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' del cliente finale 8.2.3.2 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosita' del cliente finale 8.2.3.3 Cessazione amministrativa 8.2.4. Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosita' 8.2.5. Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale 8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali 8.2.7. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04 8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al punto di riconsegna della rete di trasporto 8.2.9. Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 8.2.10. Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'utente, al contatore/gruppo di misura per accertamento di eventuali manomissioni CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO 9.1. Premessa 9.2. Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto 9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'allocazione da parte dell'impresa di distribuzione 9.2.2. Trasmissione dei dati funzionali all'allocazione all'impresa di trasporto 9.3. Verifica del massimo prelievo orario contrattuale per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard SEZIONE 4. MISURA DEL GAS NATURALE CAPITOLO 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA 10.1. Premessa 10.2. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna 10.3. Gestione degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna 10.4. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna 10.5. Gestione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS 11.1. Premessa 11.2. Misura del gas al punto di consegna dell'impianto di distribuzione 11.3. Misura del gas al punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione 11.3.1. Modalita' di misura del gas riconsegnato 11.3.2. Criteri di controllo dei dati lettura 11.3.3. Funzionalita' dei gruppi di misura SEZIONE 5. AMMINISTRAZIONE CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 12.1. Premessa 12.2. Tipologie di fattura 12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione 12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione 12.3.2. Altre tipologie di fattura 12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture 12.4.1. Termini di emissione delle fatture 12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture 12.4.3. Modalita' di trasmissione delle fatture 12.4.4. Pagamento delle fatture 12.4.5. Termine di pagamento 12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento CAPITOLO 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI 13.1. Limitazioni di responsabilita' 13.2. Risoluzione anticipata del contratto 13.2.1. Clausola risolutiva espressa 13.2.2. Diffida ad adempiere 13.2.3. Risoluzione per inadempimento dell'utente 13.3. Forza maggiore 13.3.1. Definizione 13.3.2. Effetti 13.3.3. Notificazione della causa di forza maggiore CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 14.1. Competenze dell'Autorita' 14.2. Disposizioni transitorie 14.2.1. Esame preventivo 14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale 14.2.3. Perizia contrattuale 14.2.4. Applicazione ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE SEZIONE 6. QUALITA' DEL SERVIZIO CAPITOLO 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO 15.1. Qualita' commerciale del servizio CAPITOLO 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO 16.1. Sicurezza e continuita' del servizio CAPITOLO 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS 17.1. Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas CAPITOLO 18. QUALITA' DEL GAS 18.1. Qualita' del gas SEZIONE 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CAPITOLO 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 19.1. Interventi per la promozione dell' efficienza energetica SEZIONE 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE CAPITOLO 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE 20.1. Aggiornamento del codice di rete