Allegato 1 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CONTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO (Schema) (Art. 3, comma 2) TRA Il/la ........... (soggetto promotore) con sede in ............ codice fiscale .................. d'ora in poi denominato «soggetto promotore «, rappresentato/a dal Sig. ........... ................. nato a ........... il ......................... E ........... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in ........... codice fiscale ........... d'ora in poi denominato» soggetto ospitante», rappresentato/a dal Sig. ........... ........... nato a ........................ il ........................ Premesso Che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalita' ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Si conviene quanto segue: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la ........... ........... (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ........ cittadini extracomunitari di nazionalita' ........... in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ........... (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Art. 2. 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; durata, obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilita' civile; l'indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e l'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e dell'ubicazione di quest'ultimo. Art. 3. 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a: svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4. 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL., nonche' per la responsabilita' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. 3. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorita' competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali sara' presentato, a cura del soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. 4. Il soggetto promotore e' tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese di provenienza. 5. Il soggetto ospitante e' tenuto ad inviare alla suddetta autorita' competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato. (Luogo)......................., (data)........................ (firma per il soggetto promotore) ................................. (firma per il soggetto ospitante) .................................