Allegato I CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA 1. La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' e se del caso, del clone. 2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identita' e della purezza della varieta' e, se del caso, del clone. 3. Devono esistere garanzie sufficienti che il suolo o, se del caso, il substrato di coltura non sono contaminati da organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi, che trasmettono alcuni agenti di malattie virali. Le viti-madri ed i vivai sono piantati in condizioni atte ad evitare ogni rischio di contaminazione da organismi nocivi. 4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite piu' ridotto possibile. 5. In particolare, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le condizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.5, fatto salvo il punto 5.6: a) agenti del complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell'arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell'Arabis (ArMV); b) agenti del complesso dell'accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1) e virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3); c) agente del complesso del legno riccio: virus A della vite (GVA); d) agente della maculatura infettiva della vite: virus della maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portinnesti); 5.1. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione iniziali devono risultare esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b), c) e d) in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi diagnostiche condotte utilizzando l'indexaggio o un altro metodo equivalente accettato a livello internazionale e relativo a tutte le piante. Tali risultati devono essere confermati dai test condotti su tutte le piante ogni 5 anni per ricercare gli organismi di cui al punto 5, lettere a), b), e c). Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri. 5.2. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di base devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c) in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati di analisi fitosanitarie relative a tutte le piante. Le analisi si effettuano almeno ogni 6 anni, iniziando dalle viti-madri di 3 anni di eta'. Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 6 anni a partire dalle viti-madri di 6 anni di eta'. Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri. 5.3. Le viti-madri destinate alla produzione di materiali certificati devono risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di cui al punto 5. lettere a), b) e c), in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte per campionamento secondo metodi di analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Le analisi si effettuano almeno ogni 10 anni, iniziando dalle viti-madri di 5 anni di eta'. Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni di eta'. La proporzione delle viti-madri mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b)e c), non deve superare il 5%. Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri. 5.4 Nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard, la proporzione dei ceppi mancanti dovuta alle malattie virali causate dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c), non deve superare il 10%. Le piante che manifestano sintomi devono essere eliminate e non possono partecipare alla moltiplicazione. I motivi della mancanza di ceppi dovuti alle summenzionate malattie o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri. 5.5. I vivai devono risultare liberi dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c), in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati e/o una seconda ispezione in campo. 5.6. a) I requisiti e le modalita' di controllo di cui ai punti 5.1 e 5.2 non si applicano, fino al 31 luglio 2011, ai vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione iniziale o di materiale di moltiplicazione di base gia' esistenti alla data del 15 luglio 2005. b) I requisiti e le modalita' di controllo di cui al punto 5.3 non si applicano, fino al 31 luglio 2012, ai vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati gia' esistenti alla data del 15 luglio 2005. c) Tuttavia per i vigneti di viti-madri di cui alle lettere a) e b) del presente punto, alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le seguenti condizioni. Le malattie virali nocive, in particolare l'arricciamento e l'accartocciamento fogliare della vite, devono essere eliminate dalle colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione iniziale e di base. Le colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione delle altre categorie devono rimanere esenti da piante che presentino sintomi di malattie virali nocive. 6. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri e' di tre metri, salvo condizioni piu' rigorose imposte dai competenti organi di controllo. 7. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate deve provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo. 8. Fatta salva l'ispezione ufficiale di cui al precedente punto 5, si procede ad almeno un'ispezione ufficiale in campo. In caso di contestazione che puo' essere composta senza pregiudicare la qualita' del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni di campo.