(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I

                  CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

    1.  La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta'
e se del caso, del clone.
    2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono
consentire controlli sufficienti dell'identita' e della purezza della
varieta' e, se del caso, del clone.
    3.  Devono  esistere  garanzie sufficienti che il suolo o, se del
caso,  il  substrato  di  coltura  non  sono contaminati da organismi
nocivi  o  loro  vettori,  in  particolare  nematodi, che trasmettono
alcuni  agenti  di  malattie  virali.  Le  viti-madri ed i vivai sono
piantati in condizioni atte ad evitare ogni rischio di contaminazione
da organismi nocivi.
    4.  La  presenza  di  organismi  nocivi che riducono il valore di
utilizzazione  dei  materiali  di moltiplicazione deve mantenersi nel
limite piu' ridotto possibile.
    5.  In  particolare,  per quanto riguarda gli organismi nocivi di
cui  alle  lettere a), b)  e c), si applicano le condizioni di cui ai
punti da 5.1 a 5.5, fatto salvo il punto 5.6:
      a) agenti  del  complesso  della  degenerazione infettiva della
vite:  virus dell'arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico
dell'Arabis (ArMV);
      b) agenti  del  complesso  dell'accartocciamento fogliare della
vite:  virus  1  associato  all'accartocciamento  fogliare della vite
(GLRaV-1)  e  virus  3  associato all'accartocciamento fogliare della
vite (GLRaV-3);
      c) agente  del  complesso  del legno riccio: virus A della vite
(GVA);
      d) agente  della  maculatura  infettiva della vite: virus della
maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portinnesti);
    5.1.  Le  viti-madri  destinate  alla produzione dei materiali di
moltiplicazione  iniziali  devono  risultare  esenti  dagli organismi
nocivi  di  cui  al  punto  5,  lettere a), b), c)  e d) in seguito a
un'ispezione  ufficiale.  Quest'ultima  si  basa  sui risultati delle
analisi  diagnostiche  condotte  utilizzando  l'indexaggio o un altro
metodo  equivalente  accettato  a livello internazionale e relativo a
tutte  le  piante.  Tali  risultati devono essere confermati dai test
condotti  su  tutte le piante ogni 5 anni per ricercare gli organismi
di cui al punto 5, lettere a), b), e c).
    Le  piante  infette  devono  essere  eliminate.  I  motivi  della
mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri
fattori  devono  figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono
registrati i dati relativi alle viti-madri.
    5.2.  Le  viti-madri  destinate  alla produzione dei materiali di
base  devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al
punto  5,  lettere a), b)  e c)  in seguito a un'ispezione ufficiale.
Quest'ultima  si basa sui risultati di analisi fitosanitarie relative
a  tutte  le  piante.  Le  analisi  si effettuano almeno ogni 6 anni,
iniziando dalle viti-madri di 3 anni di eta'.
    Nei  casi  in  cui  le  ispezioni annuali ufficiali in campo sono
effettuate  su  tutte  le  piante,  le  analisi  fitosanitarie devono
svolgersi  almeno ogni 6 anni a partire dalle viti-madri di 6 anni di
eta'.
    Le  piante  infette  devono  essere  eliminate.  I  motivi  della
mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri
fattori  devono  figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono
registrati i dati relativi alle viti-madri.
    5.3.   Le  viti-madri  destinate  alla  produzione  di  materiali
certificati  devono risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di
cui  al  punto  5.  lettere a), b)  e c),  in  seguito a un'ispezione
ufficiale.   Quest'ultima   si   basa  sui  risultati  delle  analisi
fitosanitarie   condotte   per   campionamento   secondo   metodi  di
analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Le analisi
si  effettuano  almeno  ogni 10 anni, iniziando dalle viti-madri di 5
anni di eta'.
    Nei  casi  in  cui  le  ispezioni annuali ufficiali in campo sono
effettuate  su  tutte  le  piante,  le  analisi  fitosanitarie devono
svolgersi  almeno  ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni
di eta'.
    La  proporzione  delle  viti-madri mancanti dovuta agli organismi
nocivi  di  cui  al punto 5, lettere a), b)e c), non deve superare il
5%.  Le  piante  infette  devono  essere  eliminate.  I  motivi della
mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri
fattori  devono  figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono
registrati i dati relativi alle viti-madri.
    5.4  Nei  vigneti  di  viti-madri  destinate  alla  produzione di
materiali  di  moltiplicazione  standard,  la  proporzione  dei ceppi
mancanti  dovuta  alle malattie virali causate dagli organismi nocivi
di  cui al punto 5, lettere a), b) e c), non deve superare il 10%. Le
piante  che manifestano sintomi devono essere eliminate e non possono
partecipare  alla  moltiplicazione.  I motivi della mancanza di ceppi
dovuti alle summenzionate malattie o ad altri fattori devono figurare
nel  fascicolo  di  certificazione  in  cui  sono  registrati  i dati
relativi alle viti-madri.
    5.5.  I  vivai  devono risultare liberi dagli organismi nocivi di
cui  al  punto 5, lettere a), b) e c), in seguito a ispezione annuale
ufficiale  in  campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se
del caso, esami adeguati e/o una seconda ispezione in campo.
    5.6. a)  I  requisiti e le modalita' di controllo di cui ai punti
5.1  e  5.2  non  si applicano, fino al 31 luglio 2011, ai vigneti di
viti-madri  destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione
iniziale  o  di  materiale  di moltiplicazione di base gia' esistenti
alla data del 15 luglio 2005.
      b) I  requisiti e le modalita' di controllo di cui al punto 5.3
non  si  applicano,  fino al 31 luglio 2012, ai vigneti di viti-madri
destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati
gia' esistenti alla data del 15 luglio 2005.
      c) Tuttavia  per i vigneti di viti-madri di cui alle lettere a)
e b)  del presente punto, alla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  applicano  le  seguenti  condizioni.  Le malattie virali
nocive,  in particolare l'arricciamento e l'accartocciamento fogliare
della  vite,  devono  essere  eliminate  dalle  colture  destinate  a
produrre  materiale di moltiplicazione iniziale e di base. Le colture
destinate   a  produrre  materiale  di  moltiplicazione  delle  altre
categorie  devono rimanere esenti da piante che presentino sintomi di
malattie virali nocive.
    6.  I  vivai  non  possono essere collocati in un vigneto o in un
vigneto  di  viti-madri.  La  distanza  minima  da un vigneto o da un
vigneto di viti-madri e' di tre metri, salvo condizioni piu' rigorose
imposte dai competenti organi di controllo.
    7. Il  materiale  di moltiplicazione utilizzato per la produzione
di talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e
barbatelle  innestate  deve  provenire  da  viti-madri che sono state
considerate conformi al momento del controllo.
  8.  Fatta salva l'ispezione ufficiale di cui al precedente punto 5,
si  procede  ad  almeno  un'ispezione  ufficiale in campo. In caso di
contestazione che puo' essere composta senza pregiudicare la qualita'
del  materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni di
campo.