Art. 2. Gli italiani che acquistino la cittadinanza argentina e gli argentini che acquistino la cittadinanza italiana, dovranno iscriversi nei registri stabiliti dal Paese di cui hanno acquisito la cittadinanza. A decorrere dalla data di iscrizione, godranno della condizione di cittadini nella forma stabilita dalla legge di ciascun Paese. Detta iscrizione verra' comunicata all'altra Parte contraente, per le vie diplomatiche o consolari, nel termine di 60 giorni dalla avvenuta iscrizione. La sospensione dall'esercizio dei diritti inerenti alla cittadinanza precedente decorrera' dal momento in cui abbia luogo la comunicazione di cui sopra e' cenno.