(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Gli  italiani  che  acquistino  la  cittadinanza  argentina  e  gli
argentini  che  acquistino   la   cittadinanza   italiana,   dovranno
iscriversi nei registri stabiliti dal Paese di cui hanno acquisito la
cittadinanza. A decorrere dalla data di  iscrizione,  godranno  della
condizione di cittadini nella forma stabilita dalla legge di  ciascun
Paese. 
  Detta iscrizione verra' comunicata all'altra Parte contraente,  per
le vie diplomatiche o consolari,  nel  termine  di  60  giorni  dalla
avvenuta  iscrizione.  La  sospensione  dall'esercizio  dei   diritti
inerenti alla cittadinanza precedente decorrera' dal momento  in  cui
abbia luogo la comunicazione di cui sopra e' cenno.