(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Per le persone alle quali si riferiscono gli  articoli  precedenti,
l'esercizio dei diritti pubblici e privati, la protezione diplomatica
e il rilascio di passaporti  e  tutti  i  diritti  politici,  civili,
sociali e del lavoro, saranno regolati  dalle  leggi  del  Paese  che
accorda la nuova cittadinanza. 
  Dalla stessa legislazione e dagli accordi vigenti in materia tra  i
due Paesi  sara'  regolato  l'adempimento  degli  obblighi  militari,
considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di origine.