Art. 3. Per le persone alle quali si riferiscono gli articoli precedenti, l'esercizio dei diritti pubblici e privati, la protezione diplomatica e il rilascio di passaporti e tutti i diritti politici, civili, sociali e del lavoro, saranno regolati dalle leggi del Paese che accorda la nuova cittadinanza. Dalla stessa legislazione e dagli accordi vigenti in materia tra i due Paesi sara' regolato l'adempimento degli obblighi militari, considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di origine.