Art. 4. Il trasferimento di residenza nel Paese di origine da parte delle persone che si avvalgono dei benefici del presente accordo implichera', automaticamente, la reviviscenza di tutti i diritti e doveri inerenti alla loro precedente cittadinanza. Le persone che effettueranno detto trasferimento avranno l'obbligo di informarne le autorita' competenti dei rispettivi Paesi. In tal caso, si provvedera' ad iscrivere il trasferimento nei registri previsti nell'articolo 2 e si fara' luogo alle comunicazioni del caso, agli effetti previsti nell'articolo stesso. Nel caso in cui una persona che si sia avvalsa dei benefici del presente Accordo si trasferisca nel territorio di un terzo Stato, si considerera' per residenza, agli effetti di determinarne la cittadinanza e la legislazione applicabile, l'ultima che la persona stessa abbia avuto nel territorio di una delle Parti contraenti. Agli effetti del presente Accordo, si intende per residenza quella stabilita con l'intenzione di fissare in essa la dimora abituale. La prova dello stabilimento della residenza nel territorio delle Parti contraenti, sara' requisito indispensabile per chiedere la nuova cittadinanza o per riacquistare il pieno godimento di quella di origine.