(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  Gli italiani e  gli  argentini  che  anteriormente  all'entrata  in
vigore del presente Accordo  avessero  acquisito  rispettivamente  la
cittadinanza argentina o italiana, potranno  avvalersi  dei  benefici
previsti dall'Accordo stesso e conservare  la  loro  cittadinanza  di
origine,  dichiarando  tale  loro  volonta'  davanti  alle  Autorita'
preposte alla tenuta dei registri previsti dall'articolo 2. 
  Le disposizioni dell'Accordo saranno ad essi applicate a  decorrere
dalla data di iscrizione, senza pregiudizio dei diritti acquisiti  in
base al regime precedente.