Art. 7. Ambedue i Governi si impegnano a facilitare l'espletamento delle procedure per la concessione della nuova cittadinanza. Inoltre si impegnano ad effettuare le consultazioni necessarie per adottare le misure tendenti alla migliore ed uniforme applicazione del presente Accordo, nonche' le eventuali modifiche o aggiunte che si ritenessero convenienti. Tali consultazioni mireranno in particolare a risolvere, mediante futuri accordi, i problemi relativi alla sicurezza sociale, alla validita' dei titoli e delle qualifiche professionali, dei titoli di studio o accademici e alla doppia imposizione.