(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  Ambedue i Governi si impegnano a  facilitare  l'espletamento  delle
procedure per la concessione della nuova cittadinanza. 
  Inoltre si impegnano ad effettuare le consultazioni necessarie  per
adottare le misure tendenti alla migliore  ed  uniforme  applicazione
del presente Accordo, nonche' le eventuali modifiche o  aggiunte  che
si ritenessero convenienti. 
  Tali consultazioni mireranno in particolare a  risolvere,  mediante
futuri accordi, i problemi  relativi  alla  sicurezza  sociale,  alla
validita' dei titoli e delle qualifiche professionali, dei titoli  di
studio o accademici e alla doppia imposizione.