Art. 8. Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili in quanto non si oppongano espressamente alle norme costituzionali in vigore nei Paesi firmatari. In circostanze eccezionali, potra' sospendersene l'applicazione, previa consultazione tra le Parti, senza che cio' alteri la situazione giuridica delle persone che, precedentemente, si siano avvalse delle disposizioni dello stesso.