(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili in  quanto
non si oppongano espressamente alle norme  costituzionali  in  vigore
nei Paesi firmatari. 
  In circostanze eccezionali,  potra'  sospendersene  l'applicazione,
previa  consultazione  tra  le  Parti,  senza  che  cio'  alteri   la
situazione giuridica delle persone  che,  precedentemente,  si  siano
avvalse delle disposizioni dello stesso.