Art. 9. Il presente Accordo sara' ratificato dalle Parti contraenti ed i rispettivi strumenti di ratifica saranno scambiati nella citta' di Roma. Entrera' in vigore a decorrere dal giorno in cui si scambino gli strumenti di ratifica e avra' durata indeterminata salvo denuncia di una delle due Parti da comunicarsi almeno un anno prima. IN FEDI DI QUANTO PRECEDE, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo, apponendovi i propri sigilli, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e spagnola, facendo entrambi ugualmente fede. FATTO nella citta' di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina, addi' ventinove del mese di ottobre dell'anno millenovecentosettantuno. Alberto BEMPORAD Arturo MOR ROIG Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI