(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  Il presente Accordo sara' ratificato dalle Parti  contraenti  ed  i
rispettivi strumenti di ratifica saranno scambiati  nella  citta'  di
Roma. 
  Entrera' in vigore a decorrere dal giorno in cui  si  scambino  gli
strumenti di ratifica e avra' durata indeterminata salvo denuncia  di
una delle due Parti da comunicarsi almeno un anno prima. 
 
  IN FEDI DI  QUANTO  PRECEDE,  i  rispettivi  Plenipotenziari  hanno
firmato il presente Accordo, apponendovi i  propri  sigilli,  in  due
esemplari  originali,  nelle  lingue  italiana  e  spagnola,  facendo
entrambi ugualmente fede. 
 
  FATTO nella citta'  di  Buenos  Aires,  capitale  della  Repubblica
Argentina,  addi'   ventinove   del   mese   di   ottobre   dell'anno
millenovecentosettantuno. 
                                                     Alberto BEMPORAD 
 
Arturo MOR ROIG 
 
              Visto, il Ministro per gli affari esteri 
                               MEDICI