(Convenzione-art. 1)
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA  CONFEDERAZIONE  SVIZZERA
PER EVITARE  LE  DOPPIE  IMPOSIZIONI  E  PER  REGOLARE  TALUNE  ALTRE
    QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO 
 
  Il Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Consiglio  federale
svizzero, 
  Desiderosi di evitare le doppie imposizioni e  di  regolare  talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; 
  Riconosciuto che la conclusione di una Convenzione in tale  settore
contribuisce  a  rafforzare  l'ordinato  sviluppo   delle   relazioni
economiche tra i due Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione; 
  Considerato l'impegno di ciascuno degli Stati contraenti alla  piu'
rigorosa applicazione di tutte le disposizioni  intese  a  combattere
l'evasione e la frode fiscale  previste  dalla  propria  legislazione
fiscale interna; 
  Riconosciuta la necessita' di assicurare  che  i  vantaggi  di  una
Convenzione per evitare  le  doppie  imposizioni  vadano  a  profitto
esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali; 
  Riconosciuta la necessita' di adottare provvedimenti  per  impedire
l'uso senza causa legittima di detta Convenzione; 
  Hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno nominato a tale
scopo come plenipotenziari: 
    - il Governo della Repubblica  italiana:  l'Ambasciatore  Cesidio
GUAZZARONI; 
    - il Consiglio federale svizzero: il Ministro Hans Conrad  CRAMER
Incaricato d'Affari a.i. 
  i quali, dopo essersi comunicati i  loro  pieni  poteri  ed  averli
riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La presente Convenzione si applica alle persone che sono  residenti
di uno o di entrambi gli Stati contraenti.