(Convenzione-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  1. I dividendi pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
  2. Tuttavia, tali dividendi  possono  essere  tassati  nello  Stato
contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che
percepisce i dividendi  ne  e'  l'effettivo  beneficiario,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere  il  15  per  cento  dell'ammontare
lordo dei dividendi. 
  Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per  gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
  Le autorita' competenti  degli  Stati  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione del presente paragrafo. 
  3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle  azioni  secondo  la  legislazione  fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente,
esercita nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa'
che paga i dividendi, sia una attivita' commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi  situata,  ad  eccezione  dei
cantieri di costruzione o di montaggio  nel  senso  del  paragrafo  2
lettera g) dell'articolo 5, sia una libera professione  mediante  una
base fissa ivi situata. 
  In tal caso, i dividendi  sono  imponibili  in  detto  altro  Stato
contraente secondo la propria legislazione. 
  5. Qualora una societa' residente di uno  Stato  contraente  ricavi
utili e redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata  in
detto  altro  Stato,  ne'  prelevare  alcuna  imposta,  a  titolo  di
imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non  distribuiti
della  societa',  anche  se  i  dividendi  pagati  o  gli  utili  non
distribuiti costituiscano  in  tutto  o  in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.