(Convenzione-art. 11)
                              Art. 11. 
 
  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
  2. Tuttavia, tali interessi  possono  essere  tassati  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'   della
legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che  percepisce  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non puo' eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare  degli  interessi.
Le autorita' competenti degli. Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
  3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile, in base alla  legislazione  fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date  in
prestito. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui  il  beneficiario  degli  interessi,  residente  di   uno   Stato
contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri  di
costruzione o di montaggio nel  senso  del  paragrafo  2  lettera  g)
dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una  base  fissa
ivi situata. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione. 
  5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione per le cui necessita' viene contratto  il  debito  sul
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico  della
stabile  organizzazione,  gli   interessi   stessi   si   considerano
provenienti dallo Stato contraente  in  cui  e'  situata  la  stabile
organizzazione. 
  6. Se,  in  conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra
debitore e  creditore  o  tra  ciascuno  di  essi  e  terze  persone,
l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito  per  il
quale sono pagati, eccede quello  che  sarebbe  stato  convenuto  tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le  disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. 
In tal caso, la  parte  eccedente  dei  pagamenti  e'  imponibile  in
conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e  tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.