(Convenzione-art. 12)
                              Art. 12. 
 
  1. I canoni provenienti da uno Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
  2.  Tuttavia,  tali  canoni  possono  essere  tassati  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'   della
legislazione di detto Stato, ma,  se  la  persona  che  percepisce  i
canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata  non
puo' eccedere il 5 per cento  dell'ammontare  lordo  dei  canoni.  Le
autorita' competenti degli Stati  contraenti  regoleranno  di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
  3. Ai fini del presente articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto  d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche  -  comprese  le   pellicole   cinematografiche   e   di
registrazioni per le trasmissioni  radiofoniche  e  televisive  -  di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario dei canoni, residente di  uno  Stato  contraente,
esercita nell'altro Stato contraente dal quale  provengono  i  canoni
sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di  una  stabile
organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di  costruzione
o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'articolo  5,
sia una libera professione mediante una base fissa  ivi  situata.  In
tal caso i canoni sono imponibili in  detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione. 
  5. I canoni si considerano  provenienti  da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione per le cui necessita' e' stato concluso  il  contratto
che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta
l'onere, i canoni  stessi  si  considerano  provenienti  dallo  Stato
contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 
  6. Se,  in  conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra
debitore e creditore  o  tra  ciascuno  di  essi  le  terze  persone,
l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per  la
quale sono pagati, eccede quello  che  sarebbe  stato  convenuto  tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le  disposizioni
del  presente  articolo  si  applicano  soltanto  a   questo   ultimo
ammontare.  In  tal  caso,  la  parte  eccedente  dei  pagamenti   e'
imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.