(Convenzione-art. 13)
                              Art. 13. 
 
  1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo
la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili
nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 
  2.  Gli  utili  provenienti  dalla  alienazione  di   beni   mobili
appartenenti ad una stabile  organizzazione  che  un'impresa  di  uno
Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,  ovvero  di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per  l'esercizio  di
una  libera  professione,  compresi  gli  utili   provenienti   dalla
alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti  dalla  alienazione  dei
beni mobili indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili
soltanto nello  Stato  contraente  dove  i  beni  in  questione  sono
imponibili secondo le disposizioni di detto articolo. 
  3. Gli utili provenienti  dalla  alienazione  di  ogni  altro  bene
diverso da quelli menzionati ai  paragrafi  1  e  2  sono  imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.