(Convenzione-art. 14)
                              Art. 14. 
 
  1. I redditi che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio  di  una  libera  professione  o  da  altre  attivita'
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto  in  detto
Stato,  a  meno  che  detto  residente  non   disponga   abitualmente
nell'altro Stato contraente di una base fissa per  l'esercizio  della
sua attivita'. Ove disponga di una tale base fissa,  i  redditi  sono
imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte  attribuibile
a detta base fissa. 
  2. L'espressione "libera professione" comprende in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.