(Convenzione-art. 15)
                              Art. 15. 
 
  1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari,  gli
stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un  residente  di  uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di  un'attivita'  dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno  che  tale  attivita'
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo  sono  imponibili  in
questo altro Stato. 
  2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che
un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo  di  una
attivita'  dipendente  svolta  nell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili soltanto nel primo Stato se: 
    a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per  un  periodo  o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno 
fiscale considerato; e 
    b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di 
lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e 
    c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto  da  una  stabile
organizzazione o da una  base  fissa  che  il  datore  di  lavoro  ha
nell'altro Stato. 
  3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo,  le
remunerazioni dovute per attivita' dipendente svolta a bordo di  navi
o di aeromobili in traffico internazionale  o  a  bordo  di  battelli
destinati  alla  navigazione  interna  sono  imponibili  nello  Stato
contraente nel quale e' situata la  sede  della  direzione  effettiva
dell'impresa. 
  4.  Il  regime  fiscale  applicabile   ai   redditi   ricevuti   in
corrispettivo di un'attivita' dipendente dei  lavoratori  frontalieri
e' regolato dall'Accordo tra l'Italia e  la  Svizzera  relativo  alla
imposizione  dei  lavoratori  frontalieri   ed   alla   compensazione
finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine,  del  3  ottobre
1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono  parte  integrante  della
presente Convenzione.