(Convenzione-art. 17)
                              Art. 17. 
 
  1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che
gli artisti dello  spettacolo,  quali  gli  artisti  di  teatro,  del
cinema, della radio o della televisione e i  musicisti,  nonche'  gli
sportivi,  ritraggono  dalle  loro  prestazioni  personali  in   tale
qualita'  sono  imponibili  nello  Stato  contraente  in  cui   dette
attivita' sono svolte. 
  2. Quando il reddito proveniente da  prestazioni  personali  di  un
artista dello spettacolo o di uno  sportivo,  in  tale  qualita',  e'
attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista  o  lo  sportivo
medesimo, detto reddito puo' essere tassato  nello  Stato  contraente
dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni  degli
articoli 7, 14 e 15. 
  3. Non si applicano le disposizioni  dei  paragrafi  1  e  2  degli
articoli 10 e 11 nel caso in cui beneficiaria dei dividendi  e  degli
interessi e' una societa', residente di  uno  Stato  contraente,  che
detiene piu' del 25 per cento del capitale della societa',  residente
nell'altro Stato contraente, che eroga i dividendi e gli interessi  e
quest'ultima  esercita  la  propria  attivita'  prevalentemente   nel
settore dello spettacolo utilizzando, direttamente o  indirettamente,
artisti di teatro, del  cinema,  della  radio  o  della  televisione,
musicisti e sportivi.