(Convenzione-art. 18)
                              Art. 18. 
 
  Fatte salve le disposizioni dell'articolo  19,  le  pensioni  e  le
altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente  di  uno.  Stato
contraente in  relazione  ad  un  cessato  impiego,  sono  imponibili
soltanto in questo Stato.