(Convenzione-art. 19)
                              Art. 19. 
 
  1. Le remunerazioni, comprese le  pensioni,  pagate  da  uno  Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa  o  da
un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica  o  da  un
ente autonomo di diritto pubblico di detto  Stato,  sia  direttamente
sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona  fisica
che ha la nazionalita' di  detto  Stato  a  titolo  di  servizi  resi
presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato
contraente da dove provengono dette remunerazioni. 
  2. Ai fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o
ente autonomo di diritto pubblico" designa: 
    a) per quanto riguarda l'Italia: 
      (1) le Ferrovie dello Stato (F.S.); 
      (2) l'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
(PP.TT.); 
      (3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); 
      (4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE); 
    b) per quanto riguarda la Svizzera: 
      (1) le Ferrovie federali svizzere (FFS); 
      (2) l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); 
      (3) l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST). 
  Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere
compresi in  detta  lista  in  base  ad  accordo  tra  le  competenti
autorita' dei due Stati contraenti.