Art. 2. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: (1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e (3) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (1) sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi); (2) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali "imposta svizzera"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituiti dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi d'abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.