(Convenzione-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  1. La presente Convenzione si applica alle imposte  sul  reddito  e
sul  patrimonio  prelevate  per  conto  di   ciascuno   degli   Stati
contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative  e  dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 
  2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte
prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo,  o  su
elementi del reddito o del  patrimonio,  comprese  le  imposte  sugli
utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o  immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  e  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
  3. Le imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
    a) per quanto concerne l'Italia: 
      (1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
      (2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e 
      (3) l'imposta locale sui redditi; 
      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana"); 
    b) per quanto concerne la Svizzera: 
      le imposte federali, cantonali e comunali 
      (1) sul  reddito  (reddito  complessivo,  proventi  di  lavoro,
reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni  di
capitale ed altri redditi); 
      (2)  sul   patrimonio   (patrimonio   complessivo,   patrimonio
mobiliare  e  immobiliare,  patrimonio  industriale  e   commerciale,
capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio) (qui di  seguito
indicate quali "imposta svizzera"). 
  4. La Convenzione si  applichera'  anche  alle  imposte  future  di
natura identica o analoga che verranno istituiti dopo la firma  della
Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle  imposte  di  cui  al
paragrafo 3. 
  Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 
  5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse  alla  fonte
sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli  e
sulle  vincite  derivanti  dalla  sorte,  da  giochi  d'abilita',  da
concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.