(Convenzione-art. 20)
                              Art. 20. 
 
  Le somme che uno studente o un  apprendista  il  quale  e',  o  era
prima, residente di uno Stato contraente e che  soggiorna  nell'altro
Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere
alla propria formazione  professionale,  riceve  per  sopperire  alle
spese di mantenimento, d'istruzione o formazione  professionale,  non
sono imponibili in questo altro Stato a  condizione  che  tali  somme
provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.