(Convenzione-art. 21)
                              Art. 21. 
 
  1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente,
qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
articoli  precedenti  della  presente  Convenzione  sono   imponibili
soltanto in questo Stato. 
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui
il beneficiario del  reddito,  residente  di  uno  Stato  contraente,
esercita nell'altro Stato contraente sia un'attivita'  commerciale  o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi  situata,  ad
eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio  nel  senso  del
paragrafo 2 lettera g) dell'articolo 5, sia  una  libera  professione
mediante una base fissa ivi situata. 
  In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.