(Convenzione-art. 22)
                              Art. 22. 
 
  1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo
2 dell'articolo 6, e' imponibile nello Stato contraente in cui i beni
stessi sono situati. 
  2. Il patrimonio costituito da  beni  mobili  appartenenti  ad  una
stabile organizzazione di una impresa, o da beni mobili  appartenenti
ad  una  base  fissa  utilizzata  per  l'esercizio  di   una   libera
professione, e' imponibile nello Stato contraente in cui e'  situata,
la stabile organizzazione o la base fissa. 
  3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico  internazionale
ed i battelli destinati alla  navigazione  interna,  nonche'  i  beni
mobili relativi al loro esercizio,  sono  imponibili  soltanto  nello
Stato contraente dove e' situata la sede  della  direzione  effettiva
dell'impresa. 
  4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno  Stato
contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.