Art. 22. 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, e' imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di una impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' imponibile nello Stato contraente in cui e' situata, la stabile organizzazione o la base fissa. 3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale ed i battelli destinati alla navigazione interna, nonche' i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.