(Convenzione-art. 23)
                              Art. 23. 
 
  1. Una persona giuridica residente di uno Stato  contraente,  nella
quale persone  non  residenti  di  detto  Stato  hanno  un  interesse
preponderante, sia  direttamente  sia  indirettamente,  in  forma  di
partecipazione o in altro modo, puo'  fruire  di  uno  sgravio  delle
imposte dell'altro  Stato  contraente  riscosse  sui  dividendi,  gli
interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, in conformita'
delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, soltanto se: 
    a) i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non
residenti del primo Stato, non ammontano  a  piu'  del  sestuplo  del
totale ottenuto addizionando il capitale  azionario  (o  il  capitale
sociale) e le riserve risultanti dal bilancio; 
    b) i debiti contratti  verso  le  medesime  persone  fruttano  un
interesse ad un tasso non eccedente quello normale; 
    si considera tasso normale: 
      (1) per l'Italia, il tasso legale d'interesse aumentato di  tre
punti; 
      (2) per  la  Svizzera,  il  tasso  della  rendita  media  delle
obbligazioni emesse dalla Confederazione Svizzera, aumentato  di  due
punti; 
    c) il 50 per cento, al massimo, dei redditi  di  cui  si  tratta,
provenienti dall'altro Stato contraente, e'  impiegato  a  soddisfare
diritti  (interessi  debitori,  canoni,   spese   di   sviluppo,   di
propaganda, di primo impianto, di viaggio, ammortamenti  di  beni  di
ogni genere, compresi quelli immateriali, processi, ecc.) di  persone
non residenti del primo Stato; 
    d) le spese  in  relazione  con  i  redditi  di  cui  si  tratta,
provenienti dall'altro Stato contraente, sono coperte  esclusivamente
con i detti redditi; 
    e) la societa' distribuisce il 25 per cento, almeno, dei  redditi
di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente. 
  Restano riservati i  provvedimenti  piu'  ampi  che  sono  stati  o
saranno presi da uno Stato contraente per impedire che venga  preteso
abusivamente lo sgravio di un'imposta riscossa alla fonte  dall'altro
Stato contraente. 
  2. Una persona giuridica  residente  della  Svizzera,  nella  quale
persone   non   residenti   della   Svizzera   hanno   un   interesse
preponderante, sia  direttamente  sia  indirettamente,  in  forma  di
partecipazione o in altro modo, puo' pretendere,  anche  se  soddisfa
alle condizioni di cui al paragrafo  I,  uno  sgravio  delle  imposte
riscosse dall'Italia sugli interessi o canoni che le sono  pagati  in
provenienza  dall'Italia,  solo  se,  nel  Cantone  dove  la  persona
giuridica ha la sede, gli interessi  e  i  canoni  sono  assoggettati
all'imposta cantonale sul reddito a condizioni identiche o analoghe a
quelle previste dalle disposizioni concernenti l'imposta federale per
la difesa nazionale. 
  Una fondazione  di  famiglia  residente  della  Svizzera  non  puo'
pretendere  lo  sgravio  delle  imposte  riscosse   dall'Italia   sui
dividendi, gli interessi e i canoni che le sono pagati in provenienza
dall'Italia, se il fondatore o la maggioranza  dei  beneficiari  sono
persone non residenti della Svizzera e dai detti redditi  traggono  o
devono trarre profitto, per piu' di un terzo, persone  non  residenti
della Svizzera. 
  3.  La  vigilanza,  le  indagini  e  le  attestazioni  che  implica
l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 spettano alle autorita' competenti
dello Stato contraente  di  cui  e'  residente  il  beneficiario  dei
redditi di cui si tratta. 
  Se le autorita' competenti  dell'altro  Stato  contraente  da  dove
provengono i detti redditi hanno indizi  validi  per  dubitare  delle
dichiarazioni date dal  loro  beneficiario  nell'istanza  di  sgravio
d'imposta, e attestate dalle autorita' competenti  del  primo  Stato,
esse informeranno dei loro dubbi le autorita'  competenti  del  primo
Stato; queste autorita' procederanno  ad  una  nuova  indagine  e  ne
comunicheranno il  risultato  alle  autorita'  competenti  dell'altro
Stato.  Persistendo  le  divergenze  d'opinioni  tra   le   autorita'
competenti  dei  due  Stati,  si  applicheranno  in  tal  caso  delle
disposizioni dell'articolo 26. Lo sgravio d'imposta  sara'  differito
sino a quando non venga raggiunto un accordo.