(Convenzione-art. 24)
                              Art. 24. 
 
  1. Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata  in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
  2. Se un residente dell'Italia possiede  elementi  di  reddito  che
sono imponibili in  Svizzera,  l'Italia,  nel  calcolare  le  proprie
imposte  sul  reddito  specificate  nell'articolo  2  della  presente
Convenzione, puo' includere nella base  imponibile  di  tali  imposte
detti elementi di reddito, a meno  che  espresse  disposizioni  della
presente Convenzione non stabiliscano diversamente. 
  In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle  imposte  cosi'  calcolate
l'imposta sui  redditi  pagata  in  Svizzera,  ma  l'ammontare  della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
  Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di  reddito
venga assoggettato in  Italia  ad  imposizione  mediante  ritenuta  a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito  in  base
alla legislazione italiana. 
  3. Se un residente della Svizzera percepisce redditi e possiede  un
patrimonio  che,  conformemente  alle  disposizioni  della   presente
Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta
detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del  paragrafo
4, ma puo', per determinare l'imposta afferente al rimanente  reddito
o al rimanente patrimonio di questo residente,  applicare  l'aliquota
corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener
conto dell'esenzione. 
  4.  Se  un  residente,  della  Svizzera  percepisce  redditi   che,
conformemente alle disposizioni degli articoli  10,  11  e  12,  sono
imponibili in Italia, la Svizzera concede a sua domanda  uno  sgravio
fiscale. Esso consiste: 
    a) nel computo dell'imposta pagata in Italia, conformemente  alle
disposizioni degli  articoli  10,  11  e  12,  nell'imposta  svizzera
afferente ai redditi di questo residente; la  somma  cosi'  computata
non puo',  tuttavia,  eccedere  la  frazione  dell'imposta  svizzera,
calcolata prima del computo, corrispondente  ai  redditi  imposti  in
Italia, o 
    b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera che tenga conto
dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o 
    c) in una esenzione parziale dall'imposta svizzera dei redditi di
cui si tratta, ma almeno in  una  deduzione  dell'imposta  pagata  in
Italia dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dall'Italia. 
  Tuttavia, detto sgravio  consiste  in  una  deduzione  dell'imposta
pagata in Italia dall'ammontare lordo dei redditi di  cui  si  tratta
percepiti dall'Italia, se il beneficiario  residente  della  Svizzera
non puo', in virtu' delle disposizioni del paragrafo 4 degli articoli
10, 11 e 12, del paragrafo 3 dell'articolo 17  nonche'  dell'articolo
23, fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli articoli 10,
11 e 12 dell'imposta italiana afferente ai dividendi, agli  interessi
e ai canoni. 
  La Svizzera determina la natura dello sgravio e  ne  disciplina  la
procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione  delle  convenzioni
internazionali concluse dalla Confederazione per evitare  i  casi  di
doppia imposizione.